c. Con risoluzione 3 maggio 1995 l’autorità governativa, esaminate le osservazioni pervenutegli, ha deciso definitivamente di non approvare l’inserimento in zona edificabile __________ del comparto in esame, attribuendolo conseguentemente alla zona agricola. d. Avverso questa risoluzione governativa i signori __________ __________ __________ e __________ -__________ __________ __________, insorgono nuovamente, con impugnativa del 30 maggio 1995, davanti a questo Tribunale, rilevando in particolare una disparità di trattamento. Essi chiedono l’annullamento della decisione impugnata e quindi l’inclusione del loro fondo in zona edificabile, così come era previsto dal PR adottato dal Comune.