{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-11-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-206_1995-11-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21222&nX40_KEY=4933417&nTrefferzeile=63&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "db1a397ae14c9bef88a278c6dd4c3fe5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.206"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 29.11.1995 90.1994.206"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 29.11.1995 90.1994.206"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 29.11.1995 90.1994.206"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:08:48", "Checksum": "9cb77f0875f5c66ecb8fc5751e7009bc", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 29.11.1995 90.1994.206\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n29 novembre 1995 |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dai giudici: |\nEfrem Beretta, presidente, |\n|\nvicecancelliera |\nDaniela Regazzi |\nvisto i ricorsi del 16 marzo 1993 rispettivamente del 30 maggio 1995 di\n|\n|\n1. __________ __________ __________, ____________________, 2. __________. __________ __________ __________, ____________________, (rappresentati dall’Avv. __________ __________, __________)\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla risoluzione no. __________del 16 febbraio 1993 rispettivamente la decisione del 3 maggio 1995 che approva definitivamente il Piano Regolatore del Comune di __________;\nviste le osservazioni del 30 giugno 1995 del Comune di __________ , nonché la risposta del 22 agosto 1995 del Consiglio di Stato (cfr. messaggio no. __________);\nesperiti i necessari accertamenti;\nletti ed esaminati gli atti;\n|\nr i t e n u t o,\nin fatto\na. In data 16 febbraio\n1993, con decreto no. __________, il Consiglio di Stato ha approvato il Piano\nRegolatore del comune di __________ adottato dall’Assemblea comunale con seduta\ndel 12 dicembre 1990.\nNell’ambito di questa approvazione l’autorità governativa aveva espresso\nl’intenzione di non approvare alcune porzioni della zona edificabile __________\nsita in località __________ -__________, essendo la contenibilità teorica del\nPR sovradimensionata (cfr. decisione no. __________del 16 febbraio 1993, punto\n3.6.2 pag. 24 ss e allegato no 1). Prima di decidere definitivamente, il\nConsiglio di Stato ha comunque dato facoltà al Comune e ai proprietari dei\nfondi direttamente interessati di presentare, nel rispetto del diritto di\nessere sentiti, le loro osservazioni in merito.\nb. Con ricorso del 16 marzo 1993 a questo Tribunale, i signori __________ __________ __________ e __________ -__________ __________ __________, proprietari del fondo no. __________situato proprio nel comparto dezonato dall’autorità cantonale, hanno chiesto l’annullamento di questa decisione governativa, che non solo respingeva la loro impugnativa di prima istanza, sollevata contro la decisione del comune di non inserire integralmente il loro fondo in zona edificabile, ma che altresì stralciava d’ufficio l’intera loro proprietà dal comparto edificabile.\nc. In data 20 aprile\n1994 questo Tribunale ha esperito un sopralluogo alla presenza delle parti\nall’occasione del quale si è potuto constatare che il Municipio non aveva proceduto,\ncome di dovere, alla pubblicazione della succitata risoluzione governativa.\nCosì facendo non aveva permesso ai proprietari direttamente toccati dalla\nmodifica governativa, d’inoltrare eventuali osservazioni al riguardo prima di\nricevere la risoluzione definitiva.\nCiò ritenuto, questo Tribunale ha deciso di sospendere la procedura fino a\npubblicazione avvenuta (cfr. verbale sopralluogo del 20 aprile 1994).\nd. Per un periodo di 30\ngiorni, dal 9 maggio al 7 giugno 1994, il Municipio di __________ ha quindi\npubblicato il piano grafico e l’estratto della risoluzione governativa\nsummenzionata.\nCon lettera del 20 luglio 1994 l’esecutivo comunale ha poi trasmesso al\nConsiglio di Stato le osservazioni dei singoli proprietari interessati, tra cui\nquelle del 24 maggio 1994 presentate dai qui ricorrenti.\nc. Con risoluzione 3 maggio 1995 l’autorità governativa, esaminate le osservazioni pervenutegli, ha deciso definitivamente di non approvare l’inserimento in zona edificabile __________ del comparto in esame, attribuendolo conseguentemente alla zona agricola.\nd. Avverso questa risoluzione governativa i signori __________ __________ __________ e __________ -__________ __________ __________, insorgono nuovamente, con impugnativa del 30 maggio 1995, davanti a questo Tribunale, rilevando in particolare una disparità di trattamento. Essi chiedono l’annullamento della decisione impugnata e quindi l’inclusione del loro fondo in zona edificabile, così come era previsto dal PR adottato dal Comune.\ne. Il Consiglio di Stato, con risposta del 17 luglio 1995, chiede la reiezione dell’impugnativa.\nf. In data 5 ottobre\n1995 è stato esperito un ulteriore sopralluogo alla presenza delle parti,\nall’occasione del quale il patrocinatore dei ricorrenti ha rilevato come la sottrazione\ndalla zona edificabile del fondo in questione costituisca un non senso,\nspecialmente se considerato che esso non giova all’agricoltura trovandosi\nnell’area meno pregiata di tutto il comprensorio __________ e __________.\nLe parti hanno quindi rinunciato a presentare le conclusioni, come pure al\ndibattimento finale.\nin diritto\n1. Ai sensi dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al TPT entro 30 giorni dalla notificazione.\nL’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), ed ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di (cpv. 4 lett. c, entrato in vigore il 15.3.1995).\nLa legittimazione ricorsuale dei ricorrenti è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT.\nIl ricorso, inoltrato nel termine di legge, risulta tempestivo ed è dunque ricevibile in ordine.\n2. Il comune gode di autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti)."}