2 e 3 LALPT). 3. Nella fattispecie occorre esaminare se la modifica operata d’ufficio dal Governo è legittima, ritenuto che nell’adempimento dei loro compiti pianificatori le autorità devono sempre considerare gli obiettivi e i principi sanciti dal diritto federale e cantonale, in particolare dagli art. 1 e 3 LPT che impongono un insediamento ordinato in vista di uno sviluppo armonioso del paese nonché la tutela del paesaggio(DTF 115 Ia 350, consid. 3d e riferimenti). Devono inoltre essere rispettate le prescrizioni di cui agli artt. 14 e segg.