In concreto, gli insorgenti sono legittimati a ricorrere giusta l’art. 38 cpv. 4 lett. c) LALPT inquanto la modifica d’ufficio decretata dal Consiglio di Stato con la decisione impugnata muta la situazione del loro fondo. Il ricorso è dunque ricevibile in ordine. 2. Il comune gode di autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti). L’autonomia non è però assoluta.