Dissentendo da tale soluzione, i signori __________ ricorrono ora presso questo Tribunale, dichiarando arbitrario il parziale inserimento del loro fondo in zona __________. Essi rilevano che, poiché con decisione del 13 maggio 1992 del Consiglio di Stato è stata accertata la natura non boschiva del loro mappale, esso avrebbe dovuto essere interamente attribuito alla zona edificabile. Questa parziale estromissione non è, a loro dire, sorretta da alcuna logica motivazione e oltretutto viola l’autonomia decisionale che compete ai comuni in quest’ambito.