{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-10-10", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-202_1995-10-10.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21220&nX40_KEY=4933419&nTrefferzeile=94&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "46ad3ce794e764ad5233f07ea9c82e3d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.202"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 10.10.1995 90.1994.202"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 10.10.1995 90.1994.202"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 10.10.1995 90.1994.202"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:20:52", "Checksum": "a21b77f6f63b3893ec14261ea68c250b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 10.10.1995 90.1994.202\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n10 ottobre 1995 |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dai giudici: |\nEfrem Beretta, presidente, |\n|\nvicecancelliera |\nDaniela Regazzi |\nvisto il ricorso del 24 maggio 1994 di\n|\n|\n__________ e __________ __________, __________ __________, rappr. da: avv. __. __________, ____________________,\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla risoluzione del Consiglio di Stato del 12 aprile 1994 che approva le varianti di PR del Comune di __________;\nviste le osservazioni del 27 luglio 1994 del Municipio di __________, nonché la risposta del 4 ottobre 1994 del Consiglio di Stato (messaggio no. __________);\nletti ed esaminati gli atti;\nesperiti i necessari accertamenti; |\nr i t e n u t o\nin fatto\na. Con risoluzione no.\n__________del 12 luglio 1985, il Consiglio di Stato approvava il Piano\nRegolatore del Comune di __________.\nIl fondo no. __________,di proprietà dei signori __________ e __________\n__________ qui ricorrenti, figurava inserito in parte in zona boschiva e in\nparte in territorio fuori dalla zona edificabile.\nContro questo azzonamento i signori __________ non hanno interposto ricorso.\nb. Nel novembre 1991\n(vedi messaggio municipale no. __________ dell’11 novembre 1991), il Municipio\ndi __________, a seguito di una decisione del Gran Consiglio concernente un\nricorso inoltrato contro il PR del 1985 dai proprietari del fondo no.\n__________ (adiacente al mappale no. __________dei qui ricorrenti), sottoponeva\nal Consiglio Comunale una proposta di variante che prevedeva l’introduzione in\nun piano di quartiere sui mappali no. __________, __________e __________ e\nl’inserimento in zona R2 dei fondi no __________, __________ e\n__________adiacenti. Proposta adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del\n16 dicembre 1991 (vedi estratto del 27 febbraio 1992 del processo verbale della\nseduta).\nDurante il periodo di pubblicazione di questa variante i signori __________ non\nhanno interposto ricorso.\nc. Con risoluzione del 12 aprile 1994 il Consiglio di Stato ha approvato in principio la succitata variante, dichiarando tuttavia non corretta la suddivisione tra la prevista zona di quartiere e la zona __________, essendo i mappali no. __________e __________morfologicamente più legati alla zona ad est (ossia alla nuova zona __________) anziché alla zona ovest (piano di quartiere). D’ufficio il Governo ha quindi imposto di mantenere in “zona piano di quartiere” solo il fondo no. __________e di attribuire invece i fondi no. __________, __________, __________, __________e __________alla zona __________ limitatamente all’area non boschiva.\nd. Dalla sopracitata decisione governativa, ed in particolare dal piano ad essa allegato, è in particolare risultato che il particellare no. __________di proprietà dei qui ricorrenti, è stato assegnato alla zona __________ solamente per metà, e ciò per mantenere un allineamento con la zona di quartiere prevista al mappale no. __________sottostante. Dissentendo da tale soluzione, i signori __________ ricorrono ora presso questo Tribunale, dichiarando arbitrario il parziale inserimento del loro fondo in zona __________. Essi rilevano che, poiché con decisione del 13 maggio 1992 del Consiglio di Stato è stata accertata la natura non boschiva del loro mappale, esso avrebbe dovuto essere interamente attribuito alla zona edificabile. Questa parziale estromissione non è, a loro dire, sorretta da alcuna logica motivazione e oltretutto viola l’autonomia decisionale che compete ai comuni in quest’ambito. Essi chiedono quindi l’annullamento della risoluzione in esame e il conseguente integrale inserimento del loro particellare in zona edificabile __________.\ne. Il Comune di\n__________ non presenta osservazioni al ricorso, rimettendosi al giudizio di\nquesto Tribunale.\nDal canto suo il Consiglio di Stato, con risposta del 4 ottobre 1994, chiede la\nreiezione dell’impugnativa per i motivi che se del caso verranno ripresi in\nprosieguo di causa.\nf. In data 10 maggio\n1995 è stato esperito un sopralluogo in contraddittorio. All’occasione si è\npotuto costatare che il fondo no. __________dei ricorrenti è formato da un\nterreno a forte pendenza, delimitato a valle dalla ferrovia, a monte dalla zona\nedificabile __________, sul lato est dal bosco e sul lato ovest dalla chiesa e\ndalla casa parrocchiale di __________.\nLe parti si sono riconfermate nelle loro allegazioni e domande, rinunciando al\ndibattimento finale.\ni n d i r i t t o\n1. A norma dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione.\nL’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il Comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b) ed ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c entrato in vigore in data 15.3.1995).\nIn concreto, gli insorgenti sono legittimati a ricorrere giusta l’art. 38 cpv. 4 lett. c) LALPT inquanto la modifica d’ufficio decretata dal Consiglio di Stato con la decisione impugnata muta la situazione del loro fondo.\nIl ricorso è dunque ricevibile in ordine.\n2. Il comune gode di autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti)."}