La valutazione effettuata da parte del Consiglio di Stato deve essere confermata. Intanto, alla data, determinante, del rilievo dell’edificio effettuato per conto del comune, la costruzione, in stato di abbandono, non aveva un tetto e presentava solo dei resti dei muri perimetrali (cfr. fotografie, agli atti, riferite al rilievo del marzo 1991). Trattavasi dunque di un diroccato giusta l’art. 29 seconda frase RLAPT: opera in rovina, inutilizzabile, ovvero non degna di conservazione. La circostanza secondo cui la costruzione sia frattanto stata parzialmente ripristinata, come è stato appurato in sede di sopralluogo (cfr.