{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-02-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-201_2004-02-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21219&nX40_KEY=4925711&nTrefferzeile=90&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e44debe18a440caa078de0bba573f95a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.201"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 02.02.2004 90.1994.201"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 02.02.2004 90.1994.201"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 02.02.2004 90.1994.201"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 22:07:17", "Checksum": "f883493be563f885991df9c0bacd7b52", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 02.02.2004 90.1994.201\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n2.5. In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno una istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità, ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano, tuttavia, di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente, sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-1999 n. 27 consid. 3).\nIl potere cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è, invece, circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT cit., ibidem; inoltre II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.\n3. 3.1. Nell'ambito dell'adozione della variante di piano regolatore concernente l'inventario degli edifici situati fuori dalle zone edificabili l’assemblea comunale di __________ ha classificato l'edificio in oggetto, posto in località __________ di __________, nella categoria \"meritevole 1a\", ossia tra quegli edifici rustici per i quali è ammessa la trasformazione. Approvando la variante il Consiglio di Stato ha, invece, modificato la valutazione dell’edificio in \"meritevole 1c\", trattandosi di un mulino (cfr. risoluzione impugnata, cifra 5.8, pag. 18). La ricorrente contesta tale assunto. Afferma che la costruzione non ha più le strutture caratteristiche di un mulino. Chiede, pertanto, che esso venga classificato nella categoria “meritevole 1a” e possa, di conseguenza, essere trasformato in residenza. Aggiunge che l’edificio sito sul fondo adiacente, mapp. __________1, che era un mulino, è stato valutato come “meritevole 1a”.\n3.2. La valutazione effettuata da parte del Consiglio di Stato deve essere confermata. Intanto, alla data, determinante, del rilievo dell’edificio effettuato per conto del comune, la costruzione, in stato di abbandono, non aveva un tetto e presentava solo dei resti dei muri perimetrali (cfr. fotografie, agli atti, riferite al rilievo del marzo 1991). Trattavasi dunque di un diroccato giusta l’art. 29 seconda frase RLAPT: opera in rovina, inutilizzabile, ovvero non degna di conservazione. La circostanza secondo cui la costruzione sia frattanto stata parzialmente ripristinata, come è stato appurato in sede di sopralluogo (cfr. il relativo verbale e la fotografia scattata in quell’occasione) non permette di mutare tale conclusione. Un’attribuzione del fabbricato alla categoria “meritevole 1a” non entra, quindi, in linea di conto già per questi motivi. E questo diversamente dall’edificio n. __________, al mapp. __________, che - come ammette la stessa ricorrente - versava in buono stato di manutenzione. L’unica possibilità di tutelare l’edificio è pertanto quella di attribuirlo alla categoria “meritevole 1c”. Infatti la costruzione costituisce un edificio rustico particolare, con una destinazione specifica (mulino), che vale la pena di mantenere nell’interesse generale (cfr. verbale di sopralluogo dell’8 maggio 1995). L’edificio, ancorché non venga più utilizzato conformemente alla sua primitiva destinazione, costituisce, dunque, un oggetto culturale che abbisogna di una protezione particolare.\n3.3. Il ricorso deve essere, dunque, respinto.\n4. La tassa di giudizio è posta a carico della ricorrente (art. 28 PAmm).\nPer questi motivi,\nvisti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie;\ndichiara e pronuncia:\n1. Il ricorso è respinto.\n2.La tassa di giudizio, di fr. 500.--, è posta a carico della ricorrente.\n|\n3. Intimazione a: |\n__________ __________, __________ __________; Comune di __________ , __________ __________, rappr. da: municipio ____________________; Consiglio di Stato, 6501 Bellinzona, rappr. da: Dipartimento del territorio, Div. pianificazione territoriale, 6501 Bellinzona. |\nPer il Tribunale della pianificazione del territorio\nIl presidente La segretaria"}