{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-02-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-201_2004-02-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21219&nX40_KEY=4925711&nTrefferzeile=90&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e44debe18a440caa078de0bba573f95a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.201"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 02.02.2004 90.1994.201"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 02.02.2004 90.1994.201"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 02.02.2004 90.1994.201"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 22:07:17", "Checksum": "f883493be563f885991df9c0bacd7b52", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 02.02.2004 90.1994.201\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nIl Tribunale della pianificazione del territorio |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dei giudici: |\nRaffaello Balerna, presidente, Lorenzo Anastasi, Matteo Cassina |\n|\nsegretaria: |\nEleni Cernecca-Cassayianni, vicecancelliera |\nstatuendo sul ricorso del 17 giugno 1994 di\n|\n|\n__________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla decisione 18 maggio 1994 (n. __________) con cui il Consiglio di Stato ha approvato la variante di piano regolatore del comune di __________ concernente l'inventario degli edifici situati fuori dalle zone edificabili; |\nviste le risposte:\n- 12 settembre 1994 del municipio di __________ ;\n- 27 settembre 1994 della divisione della pianificazione territoriale;\nletti ed esaminati gli atti;\nritenuto, in fatto\nA. Il 12 novembre 1992 l’assemblea comunale di __________ ha adottato la variante del piano regolatore concernente l'inventario degli edifici situati fuori dalle zone edificabili. L'edificio n. __________, situato al mapp. __________, è stato classificato nella categoria \"meritevole 1a\".\nB. Il 18 maggio 1994 il Consiglio di Stato ha approvato la variante in oggetto. In quella sede il Governo ha modificato la valutazione in \"meritevole 1c\".\nC. Il 17 giugno 1994 __________ __________, proprietaria del fondo in rassegna, ha interposto ricorso contro il giudizio governativo innanzi a questo Tribunale, al quale ha chiesto di classificare l'edificio nella categoria scelta dall’autorità comunale, ossia nella categoria \"meritevole 1a\".\nIl municipio di Lodano ha proposto l'accoglimento del ricorso. La divisione della pianificazione territoriale ne ha, invece, chiesto la reiezione.\nD. L’8 maggio 1995 ha avuto luogo un'udienza, cui ha fatto seguito un sopralluogo. Circa le relative risultanze si dirà, per quanto necessario, in diritto.\nConsiderato, in diritto\n1. La competenza del Tribunale è data (art. 38 cpv. 1 LALPT), il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT) e la legittimazione della ricorrente certa (art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT). Il gravame è pertanto ricevibile in ordine.\n2. 2.1. In Ticino vi è un numero considerevole di edifici (rustici) e impianti che resta a testimonianza del recente passato. Questi edifici e impianti, individuabili su tutto il territorio cantonale, rappresentano sovente componenti essenziali del paesaggio culturale che, in assenza di essi, risulterebbe impoverito. La conservazione degli stessi, pertanto, può essere opportuna anche se sono situati fuori zona edificabile e se si rende necessario il cambiamento della loro destinazione originaria, salvo, naturalmente, i casi in cui la destinazione agricola può essere mantenuta. D'altra parte un cambiamento di destinazione senza presupposti e limiti chiari e stretti può vanificare la funzione originaria di testimonianza di questi edifici e alterare gravemente il valore del paesaggio che li custodisce. Il cambiamento di destinazione diventa, pertanto, una misura che permette, da un lato, la conservazione dell’edificio stesso e, dall'altro, la creazione delle premesse necessarie per la cura delle aree circostanti (cfr. scheda di coordinamento del piano direttore 8.5, nella versione approvata e modificata dal Consiglio federale il 30 gennaio 2002, capitolo \"Situazione: problematiche, conflitti\").\n2.2. Dal punto di vista del diritto federale l'art. 39 OPT, ai cpv. 2 e 3, pone le premesse e le condizioni in base alle quali l'autorità cantonale competente può autorizzare, fuori dalle zone edificabili, il cambiamento di destinazione di detti edifici e impianti (cfr., in precedenza, l'art. 24 cpv. 2 e 3 dell'or abrogata OPT del 2 ottobre 1989, cpv. 2 e 4 dopo la modifica del 22 maggio 1996). Giusta tale disposizione:\n\"2. I Cantoni possono autorizzare, siccome d'ubicazione vincolata, la modifica dell'utilizzazione di edifici esistenti, protetti perché tipici del paesaggio, se:\na. il paesaggio e gli edifici formano un'unità degna di protezione e sono stati posti sotto protezione nell'ambito di un piano di utilizzazione;\nb. il carattere particolare del paesaggio dipende dal mantenimento di tali edifici;\nc. la conservazione duratura degli edifici può essere garantita solo con il cambiamento di destinazione; e\nd. il piano direttore cantonale contiene i criteri secondo cui va valutato il carattere degno di protezione dei paesaggi e degli edifici.\n3. Le autorizzazioni secondo il presente articolo possono essere rilasciate soltanto se:\na. l'edificio non è più necessario all'utilizzazione anteriore;\nb. il cambiamento di destinazione non comporta un edificio sostitutivo che non sia necessario;\nc. l'aspetto esterno e la struttura edilizia basilare restano sostanzialmente immutati;\nd. è necessaria tutt'al più una leggera estensione dell'urbanizzazione esistente e tutti i costi d'infrastruttura, causati dal cambiamento completo di destinazione, sono ribaltati sul proprietario;\ne. la coltivazione agricola delle rimanenti superfici e delle particelle limitrofe non è minacciata;\nf. non vi si oppongono interessi preponderanti (art. 24 lett. b LPT).\""}