{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-10-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-199_1995-10-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21217&nX40_KEY=4933420&nTrefferzeile=17&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "738b37d32fa413019c56b3c71a6db7fc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.199"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 02.10.1995 90.1994.199"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 02.10.1995 90.1994.199"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 02.10.1995 90.1994.199"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:06:38", "Checksum": "dc493163c0f26e1722a20616ef2cc34b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 02.10.1995 90.1994.199\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n6. Nel caso concreto, come già rilevato, il Comune di __________ ha attribuito il fondo dei signori __________ __________ alla zona di protezione del paesaggio e alla zona agricola. I ricorrenti contestano l’inserimento della loro proprietà in zona di protezione ed in particolare il suo assogettamento alle rigide disposizioni di cui all’art 26 lett. a NAPR, che non permettono ,a loro dire, lo svolgimento di un’attività agricola razionale e redditizia.\nÈ pacifico che questa misura limita la proprietà dei ricorrenti, proprietari appunto del fondo no. __________inserito nella zona in esame.\nUna tale limitazione è ammissibile ai sensi dell’art. 22 ter Cost solo se si fonda su una base legale chiara ed inequivocabile, è sorretta da un interesse pubblico e rispetta il principio della proporzionalità.\nA mente di questo Tribunale, dall’esame degli atti, ma anche da quanto è stato\npossibile constatare sul posto, i presupposti per l’inserimento del fondo dei\nricorrenti in zona di protezione del paesaggio sono sicuramente dati.\nLa base legale è fornita dai succitati disposti di cui agli art. 17 LPT e 28\ncpv. 2 lett. f LALPT. Inoltre giusta l’art 29 cpv. 1 lett. b LALPT, nelle norme\ndi attuazione di un PR possono essere stabilite delle regole particolari\nsull’utilizzazione per ogni singola zona. Rispettivamente, a norma dell’art 28\ncap. 2 lett. a, seconda frase LALPT, all’interno delle singole zone possono\nessere previsti ulteriori vincoli o agevolazioni per particolari forme di\nutilizzazione, in particolare, giusta l’art 28 cpv. 2 lett. h LALPT, i vincoli\nper la tutela del paesaggio. Da queste normative si può dedurre in modo chiaro\nla competenza del comune ad emanare disposizioni del tipo di quella in concreto\ncensurata, ossia dell’art. 26 lett. a NAPR volto a regolamentare gli interventi\npossibili all’interno della prevista zona di protezione del paesaggio. Le\nlimitazioni con ciò imposte sono quindi senz’altro sorrette da una valida base\nlegale.\nQuanto all’interesse pubblico a questa scelta pianificatoria, va ricercato\nnella volontà del comune di proteggere il nucleo di __________, che nel Piano\nDirettore è stato indicato come un insediamento d’importanza nazionale secondo\nl’inventario svizzero degli insediamenti da proteggere (cfr. scheda no. 8.4 del\nPD), approvato dal Consiglio Federale per il cantone Ticino il 9. 11 1994 con\nentrata in vigore il 1.1.1995. Il valore architettonico socio-culturale di\nquesto piccolo paese agreste ha indotto l’autorità comunale a volerlo tutelare\nistituendo sul comparto che lo circonda una zona di protezione.\nSi è con ciò creato una cornice protettiva che salvaguarda la fisionomia del\nvillaggio qualificandone nel contempo il contesto ambientale rurale e\ntradizionale.\nConsiderata la particolare funzione di questo comparto, è evidente ch’esso va\nmantenuto il più possibile libero da qualsiasi tipo di utilizzazione ed\nintervento che potrebbe comprometterne l’integrità.\nI divieti imposti dall’art 26 lett. a NAPR vanno interpretati in quest’ottica.\nÈ pacifico infatti che qualora i ricorrenti dovessero procedere a riempimenti e\nlivellamenti di terreno, rispettivamente alla costruzioni di serre per la\npropria attività agricola, lo stato naturale delle cose verrebbe sensibilmente\nmodificato e con ciò la fisionomia del luogo.\nAltre misure meno incisive non sono in grado di garantire la necessaria\nsalvaguardia. Perquanto perfettamente comprensibile l’interesse del\nproprietario a conseguire - attraverso le serre e la correzione del terreno -\nuno sfruttamneto agricolo più redditizio e meglio commisurato al prezzo\nd’acquisto dei fondi, non può prevalere sull’interesse pubblico a difendere\nl’immagine del villaggio e del suo immediato contorno da inammissibili\nalterazioni.\nNe consegue che nel caso concreto i presupposti per una giustificata\nlimitazione della proprietà privata sono dati.\nLe censure dei ricorrenti non meritano pertanto conferma.\n7. Per le predette considerazioni il ricorso in esame dev’essere respinto.\nPer questi motivi,\nvisti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie.\ndichiara e pronuncia\n1. Il ricorso é respinto.\n2. I ricorrenti sono\ncondannati in solido al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese per\ncomplessivi fr.600.-- .\n3. Intimazione: -\nAvv. __________. __________, __________\n- Municipio di ________\n- Consiglio di Stato, Bellinzona\n- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona\nTribunale della pianificazione del territorio\nIl presidente Il segretario"}