{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-10-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-199_1995-10-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21217&nX40_KEY=4933420&nTrefferzeile=17&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "738b37d32fa413019c56b3c71a6db7fc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.199"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 02.10.1995 90.1994.199"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 02.10.1995 90.1994.199"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 02.10.1995 90.1994.199"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:06:38", "Checksum": "dc493163c0f26e1722a20616ef2cc34b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 02.10.1995 90.1994.199\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n2 ottobre 1995 |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dai giudici: |\nEfrem Beretta, presidente, |\n|\nvicecancelliera |\nDaniela Regazzi |\nvisto il ricorso del 12 ottobre 1993 di\n|\n|\n__________ ed __________ __________ __________, ____________________, rappr. da: avv. _. __________, __________ __________,\n|\n|\n|\n|\ncontro\nla risoluzione del Consiglio di Stato no. __________del 14 settembre 1993 relativa all’approvazione della revisone del PR di __________; |\n|\n|\n|\nviste le osservazioni del 21 dicembre 1993 del Municipio di __________ e la risposta del 2 marzo 1994 del Consiglio di Stato;\nletti ed esaminati gli atti; esperiti i necessari accertamenti; |\nr i t e n u t o,\nin fatto\na. I signori __________ ed __________ __________ __________ sono proprietari del mapple no. __________di __________ sito nella parte bassa del paese in località “__________ ”. Trattasi di un fondo relativamente grande in leggero declivio, prevalentemente prativo intercalato ad un po’ di boscaglia.\nb. Con l’adozione della revisione del Piano Regolatore di __________, avvenuta con decisione dell’Assemblea Comunale del 20 marzo 1992, su questo particellare è stata istituita una zona di protezione del paesaggio sovrapposta ad una zona agricola. All’art 26 lett. a delle norme NAPR è stato inoltre stabilito il divieto di procedere, all’interno di questo tipo di zone, all’eliminazione degli elementi naturali, come siepi boschetti e singoli alberi, come pure alla modifica della morfologia del terreno, nonché alla costruzione di serre.\nc. Dissentendo da tale scelta pianificatoria, i signori __________ __________ sono insorti, con gravame del 22 giugno 1992, al Consiglio di Stato chiedendo lo stralcio dell’art 26 lett. a NAPR, rispettivamente lo stralcio della zona di protezione del paesaggio prevista sul loro particellare.\nd. Con decisione 14 settembre 1993 l’autorità governativa ha approvato la revisione del PR di __________ respingendo al contempo l’impugnativa dei ricorrenti.\ne. I signori __________ insorgono ora innanzi a questa autorità giudicante riproponendo le medesime censure già avanzate in prima sede. A loro dire il comparto dove è inserito il mappale in questione non riveste un’importanza paesaggistica tale da giustificare l’istituzione di una zona di protezione. Essi ritengono inoltre che i divieti imposti dall’art 26 lett a NAPR, ed in particolare quello relativo alla coltivazione in serra, sono di grave impedimento allo sviluppo di nuove piccole o medie aziende agricole, economicamente concorrenziali, nel territorio vallerano. Essi chiedono quindi l’abrogazione della lettera a) dell’art 26 NAPR, come pure lo stralcio della zona di protezione del paesaggio dal mappale __________, con conseguente esclusiva assegnazione del loro fondo alla zona agricola.\nf. Consiglio di Stato e comune invitano il Tribunale a respingere il ricorso per motivi che si diranno, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.\nh. In data 10 maggio 1995 è stato esperito un sopralluogo in contradditorio. All’occasione le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande, rinunciando al dibattimento finale e a presentare conclusioni.\nc o n s i d e r a t o\nin diritto\n1. La competenza di questo tribunale è data dall'art. 26 quater lett. D LOG, introdotto con la Legge concernente l'istituzione del Tribunale della pianificazione del territorio, entrata in vigore il 1. ottobre 1992.\nA norma dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione.\nL’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il Comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), i proprietari dei fondi la cui situazione è stata modificata dalla decisione del Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c).\nIn concreto, la legittimazione attiva dei ricorrenti, già insorti, per gli stessi motivi, in prima sede, è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b) LALPT.\nPresentato nel termine di legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile in ordine.\n3. Scopo essenziale della pianificazione è di “assicurare una funzionale utilizzazione del suolo e una razionale abitabilità del territorio” (art. 22 quater Cost.)\nLa LPT riprende e sviluppa tale postulato. Secondo l’art. 1 il suolo dev’essere utilizzato con misura, l’insediamento ordinato in vista di uno sviluppo armonioso del paese. A questo scopo la pianificazione deve tener conto delle condizioni naturali, dei bisogni della popolazione e dell’economia. Deve proteggere le basi naturali della vita, come il suolo, l’aria, l’acqua, il bosco e il paesaggio. Deve garantire la difesa nazionale. Giusta l’art. 3 il paesaggio va tutelato sia mantenendo sufficienti superfici coltive per l’agricoltura, sia integrando in esso gli insediamenti, conservando i siti naturali e gli spazi ricreativi, permettendo al bosco di adempiere le sue funzioni. Gli insediamenti vanno strutturati secondo i bisogni della popolazione e limitati nella loro estensione. Si dovrà aver cura di preservare l’abitato da immissioni nocive (inquinamento fonico, atmosferico, ecc.), di inserire molti spazi verdi e alberati, di creare vie pedonali e ciclabili.\nSi tratta di esigenze spesse volte contrastanti, di una realtà troppo complessa per poter essere gestita con formule riduttivamente rigide e schematiche."}