È evidente che in questo contesto la semplice misura della linea obbligatoria di costruzione prevista d’ufficio dal Consiglio di Stato non può costituire una valida alternativa. Alla fin fine si deve concludere che la scelta iniziale, operata dal Comune al momento dell’adozione del PR nel 1988 prevedendo l’inedificabilità del comparto in esame, appare la soluzione più corretta per salvaguardare i valori paesaggistici e culturali di questo villaggio montano.