È evidente che la costruzione di un nuovo edificio in questo preciso punto, oltre che contraddire i principi pianificatori posti alla base del PR, compromette la bellezza e l’originalità del luogo, e tutto ciò senza che vi sia un interesse pubblico che giustifichi il sacrificio. Infatti, come risulta chiaramente dagli atti in nostro possesso (vedi estratto assemblea straordinaria del 22 giugno 1992), la modifica pianificatoria è stata essenzialmente intrapresa per soddisfare le esigenze di un singolo cittadino che intendeva edificare la casa per suo figlio più che per pertinenti considerazioni pianificatorie.