{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-10-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-198_1995-10-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21216&nX40_KEY=4933419&nTrefferzeile=97&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "918dfafa2237d04c87f67a90da7351e3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.198"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 06.10.1995 90.1994.198"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 06.10.1995 90.1994.198"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 06.10.1995 90.1994.198"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:20:50", "Checksum": "dd48e403466ece6ac1058f878b2205b9", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 06.10.1995 90.1994.198\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nLa pianificazione del territorio avviene segnatamente attraverso il piano di utilizzazione comunale (Piano regolatore: PR) che, giusta l'art. 14 LPT, disciplina l'uso ammissibile del suolo, delimitando in particolare le zone edificabili, agricole e protette.\n5. L’art. 15 LPT pone\nle condizioni minime perché l’attribuzione alla zona edificabile possa entrare\nin linea di conto, ossia la presenza di terreni idonei all’edificazione, già\nedificati in larga misura o prevedibilmente necessari all’edificazione e\nurbanizzati entro quindici anni. Al disotto di questa soglia l’azzonamento è\nescluso a priori.\nNon basta, per converso, che i requisiti legali siano tutti dati, e in modo\nchiaro e incontrovertibile, perché l’inserimento in zona edificabile si\nimponga. Un comprensorio può infatti rispondere alla definizione legale di più\nzone, prestarsi ad es. sia all’edificazione sia all’agricoltura o contenere\nvalori naturali e paesaggistici che ne impongono la protezione a dispetto delle\naltre idoneità.\nSpesso non può essere categoricamente risposto al quesito se i singoli\nrequisiti sono effettivamente adempiuti (ad es. se il terreno si presta\neffettivamente alla costruzione, se rientra o può essere fatto rientrare in un\ncomprensorio già largamente edificato e neppure se sarà necessario per\nl’edificazione nei prossimi quindici anni). In simili circostanze i criteri dell’art\n15 LPT intervengono come punti di vista, elementi di giudizio da mettersi a\nraffronto con le opposte ragioni, in una ponderazione degli interessi che in\nquei casi è imprescindibile (DTF 113 Ia 448 ss consid. 4bc/bd, 114 Ia 250 ss consid.\n5b, 118 Ib 344 ss consid 4a).\nTranne dunque nella misura in cui servono ad escludere incontrovertibilmente\nl’appartenenza di un terreno alla zona da essi definita, gli articoli 15, 16 e\n17 LPT vanno relativizzati.\nSi consideri inoltre che per la loro funzione eminentemente pianificatoria i\ncriteri da essi enunciati possono solo riferirsi a interi comparti e non a\nsingole particelle; essi intervengono in una prospettiva generale, d’ordine\nsuperiore che li rende inadeguati a risolvere i problemi attributivi di terreni\nisolati.\n6. Nella fattispecie in\nesame, come già rilevato nei fatti, l’assemblea comunale, ha provveduto, con\nuna serie di modifiche del Piano Regolatore, ad estendere la zona edificabile\nal particellare no __________ (allargando il perimetro della zona nucleo\nvecchio) con l’intento dichiarato di permettere la costruzione di un’abitazione\nprimaria al figlio del proprietario del terreno. Onde ridurre al minimo\nl’incidenza di questo nuovo edificio sul resto del nucleo di __________, il\nComune ha vincolato la costruzione ad una posizione ben prestabilita,\nubicazione che non ha però trovato consenziente il Consiglio di Stato che l’ha\ndefinita priva di qualsiasi criterio urbanistico. Il Governo ha quindi imposto\nd’ufficio un’edificazione parallela alla strada comunale ad una distanza di 10\nmetri da quest’ultima.\nSulla scorta dei principi esposti nei considerandi precedenti, nonché per i\nmotivi che verranno qui di seguito enunciati, a mente di questo Tribunale\nquesto modo di procedere non può essere tutelato.\nCon l’adozione del Piano Regolatore del 30 agosto 1988, il pianificatore ha\nprevisto una delimitazione molto rigorosa del nucleo vecchio di __________o,\nconglobandovi unicamente l’agglomerato originale di case. Per proteggere e\nvalorizzare questo nucleo, che costituisce un evidente patrimonio culturale\n(tra l’altro inserito nell’inventario svizzero degli insediamenti da proteggere\nISOS come insediamento d’importanza regionale), il pianificatore ha inoltre\nistituito un cosiddetto “cordone verde” formato da spazi verdi inedificati che\ns’intrecciano tra gl’insediamenti esistenti cercando con ciò da un lato di\nmettere in risalto l’aspetto urbanistico tradizionale del luogo e dall’altro di\ncreare un distacco tra vecchio e nuovo (vedi relazione tecnica allestita dallo\nstudio d’ingegneria __________ /__________, __________, pag. 5,6). Si è in\npratica voluto evitare l’espansione edilizia in prossimità dei nuclei\nmeritevoli di protezione.\nCon la variante adottata dall’Assemblea comunale e altresì con quelle imposte\nd’ufficio dal Consiglio di Stato si vorrebbe ora permettere l’edificazione\nproprio all’interno di questo cordone, in un’area verde che caratterizza e\narticola in modo particolare l’agglomerato di __________, ossia nel grande\nprato che si estende tra la strada cantonale e la dorsale del nucleo e sul\nquale si affaccia “Casa __________ ”, edificio di rara testimonianza\ndell’architettura rurale di un tempo e come tale iscritto nell’elenco cantonale\ndei monumenti protetti (vedi art 20 NAPR). È evidente che la costruzione di un\nnuovo edificio in questo preciso punto, oltre che contraddire i principi\npianificatori posti alla base del PR, compromette la bellezza e l’originalità\ndel luogo, e tutto ciò senza che vi sia un interesse pubblico che giustifichi\nil sacrificio. Infatti, come risulta chiaramente dagli atti in nostro possesso\n(vedi estratto assemblea straordinaria del 22 giugno 1992), la modifica pianificatoria\nè stata essenzialmente intrapresa per soddisfare le esigenze di un singolo cittadino\nche intendeva edificare la casa per suo figlio più che per pertinenti\nconsiderazioni pianificatorie. È evidente che in questo contesto la semplice\nmisura della linea obbligatoria di costruzione prevista d’ufficio dal Consiglio\ndi Stato non può costituire una valida alternativa.\nAlla fin fine si deve concludere che la scelta iniziale, operata dal Comune al\nmomento dell’adozione del PR nel 1988 prevedendo l’inedificabilità del comparto\nin esame, appare la soluzione più corretta per salvaguardare i valori\npaesaggistici e culturali di questo villaggio montano.\nDel resto non sussiste alcun bisogno di estendere la zona edificabile attorno"}