{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-10-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-198_1995-10-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21216&nX40_KEY=4933419&nTrefferzeile=97&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "918dfafa2237d04c87f67a90da7351e3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.198"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 06.10.1995 90.1994.198"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 06.10.1995 90.1994.198"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 06.10.1995 90.1994.198"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:20:50", "Checksum": "dd48e403466ece6ac1058f878b2205b9", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 06.10.1995 90.1994.198\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nf. Il Consiglio di Stato, con risposta del 30 agosto 1994, chiede la reiezione delle impugnative con argomentazione di cui si dirà all’occorrenza nei considerandi di diritto.\ng. In data 10 maggio 1995 è stato esperito un sopralluogo alla presenza delle parti che si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande rinunciando alle conclusioni e al dibattimento finale.\nc o n s i d e r a t o\nin diritto\n1. Ai sensi dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al TPT entro 30 giorni dalla notificazione.\nL’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), ed ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di (cpv. 4 lett. c, entrato in vigore il 15.3.1995).\nLa legittimazione ricorsuale del signor __________ è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT, quella del signor __________ è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT, quella del Municipio di __________ a norma del cpv. a) del medesimo disposto.\nI ricorsi, inoltrati nel\ntermine di legge, risultano tempestivi ed sono dunque ricevibili in ordine.\n2. Preliminarmente va\nrilevato che la decisione del 30 novembre 1993 del Consiglio di Stato, contro\nla quale i ricorrenti sono pure insorti, è da ritenersi decaduta in quanto\nsuperata dalla successiva risoluzione governativa del 12 aprile 1994 qui\nall’esame, che pur mantenendo la linea obbligatoria di costruzione, prevede un\nsuo arretramento di 10 metri dal filo della strada. Venuta quindi a cadere la\ndecisione del Governo che imponeva un’edificazione filo strada sul particellare\nno. __________, è venuto pure a mancare l’interesse alla sua impugnazione. I\nricorsi del 30 dicembre 1993 e del 4 gennaio 1994 e 11 gennaio 1994 contro di\nessa inoltrati dal signor __________ __________, dal Comune di __________ e dal\nsignor __________ __________ sono da ritenersi di conseguenza privi d’oggetto e\nvanno pertanto stralciati.\nCon il presente giudizio si evaderà percontro l’impugnativa del signor\n__________ contro la soluzione prevista dal PR del 1988 per il comparto in esame,\nche potrebbe riacquistare interesse e forza esecutiva qualora non fosse\nconfermata l’ultima variante proposta dal Governo, come pure le due impugnative\nsollevate dal Comune di __________ e dal signor __________ contro la decisione\ngovernativa del 12 aprile 1994.\n3. Il comune gode di autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti).\nL’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo o sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento giuridico, questi invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 116 Ia 226 seg. consid. 2a; A. Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 segg., in part. 55).\nIl TPT non dispone, contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).\n4. L'art. 1 LPT prevede che Confederazione, Cantoni e Comuni provvedono affinché il suolo sia utilizzato con misura. Essi coordinano le loro attività d'incidenza territoriale e ordinano l'inserimento in vista di uno sviluppo armonioso del Paese.\nNell'art. 3 LPT sono enunciati i principi pianificatori cui le autorità preposte alla pianificazione devono attenersi nello svolgimento dei loro compiti. Tra questi figura in primo luogo il rispetto del paesaggio , nonché l'esigenza di strutturare gli insediamenti secondo il bisogno della popolazione."}