{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-10-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-198_1995-10-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21216&nX40_KEY=4933419&nTrefferzeile=97&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "918dfafa2237d04c87f67a90da7351e3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.198"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 06.10.1995 90.1994.198"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 06.10.1995 90.1994.198"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 06.10.1995 90.1994.198"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:20:50", "Checksum": "dd48e403466ece6ac1058f878b2205b9", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 06.10.1995 90.1994.198\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n28 agosto 1996 |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dai giudici: |\nEfrem Beretta, presidente, |\n|\nvicecancelliera |\nDaniela Regazzi |\nvisto il ricorso del 4 ottobre 1988 presentato da\n__________\n__________, __________\n(rapp. dall’avv. __________\n__________, __________)\ncontro\nla risoluzione del Consiglio di Stato no. __________del 30 agosto 1988\nche approva il Piano Regolatore del Comune di __________;\nviste le osservazioni del 10 novembre 1988 del Comune di __________, nonché la risposta del 30 agosto 1994 del Consiglio\ndi Stato;\nvisto i ricorsi del 30 dicembre 1993, del 4 gennaio 1994, del 11 gennaio 1994 presentati rispettivamente da:\n__________ __________, ____________________\nComune di __________, ____________________\n__________ __________, ____________________\ncontro\nla risoluzione del Consiglio di Stato no. __________ del 30 novembre 1993 che approva alcune varianti del PR;\nvisto il ricorso del 28 aprile 1994 rispettivamente del 5 maggio 1994 presentati dal\n|\n|\nComune\ndi __________, ____________________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla risoluzione del Consiglio di Stato no. __________del 12 aprile 1994 che modifica l’approvazione della variante di Piano Regolatore del Comune di __________ del 30 novembre 1993 ;\nletti ed esaminati gli atti;\nesperiti i necessari accertamenti; |\nr i t e n u t o,\nin fatto\na. In data 30 agosto\n1988 il Consiglio di Stato ha approvato il Piano Regolatore del Comune di\n__________, decidendo nel contempo sui ricorsi contro di esso sollevati.\nIn particolare l’autorità governativa ha respinto l’impugnativa presentata dal\nsignor __________ __________, proprietario dei mappali no. __________e\n__________, che contestava il perimetro della zona nucleo vecchio previsto,\nchiedendone un allargamento al suo particellare no. __________. Il Governo ha\nin merito precisato come la delimitazione della zona __________ sia stata\ncorrettamente stabilita, in quanto tracciata sul perimetro definito dalle\ncostruzioni tradizionali che formavano il paese di __________ e rispettosa\ndella casa “__________ ” che presenta aspetti meritevoli di conservazione e di\nprotezione. Contro questa decisione il signor __________ è insorto, in data 4\nottobre 1988, davanti all’allora competente Gran Consiglio.\nb. Successivamente,\nvisto il ricorso di seconda istanza interposto dal signor __________, il Comune\ndi __________ ha deciso di rivedere la tematica della delimitazione rigorosa\ndel nucleo vecchio. Esso ha in particolare adottato, con decisione assembleare\ndel 22 giugno 1992, alcune varianti del Piano regolatore, tra cui l’estensione\ndella zona nucleo vecchio onde permettere l’edificazione di una nuova casa\nprimaria sul particellare no. __________di proprietà __________, da costruirsi\nin una posizione ben prestabilita. In data 30 novembre 1993 il Consiglio di\nStato approvava queste varianti, apportando tuttavia alcune modifiche\nd’ufficio.\nIn particolare per quanto riguarda l’estensione della zona nucleo vecchio ai\nmappali no. __________, __________, __________ ( come detto intrapresa per\npermettere l’edificazione di una casa primaria sul particellare no.\n__________), l’autorità governativa, ritenuta la mancanza di una chiara\nmotivazione urbanistica della scelta pianificatoria del comune e il pericolo di\nsnaturare con ciò la pregevole immagine del nucleo di __________, ha disposto\nuna linea di costruzione obbligatoria lungo la strada comunale costeggiante il\nlato est delle particelle in questione, imponendo così che la nuova costruzione\nsul particellare no. __________venisse eseguita a filo della strada comunale e\nnon perpendicolarmente a quest’ultima come previsto dal Comune. Inoltre\nmodificando l’art 22 delle NAPR ha portato l’altezza massima per gli edifici di\nquesto comparto da 7,70 metri a 10 metri. A detta del governo solo con queste\nmisure pianificatorie la tipologia edilizia del nucleo poteva venir rispettata\ned essere garantito un minimo ordine urbanistico.\nc. Dissentendo da tale decisione, il Comune di __________, il signor __________ __________, proprietario delle particelle no. __________e no. __________ (adiacente quest’ultima alla no. __________di proprietà __________i), come pure il signor __________ __________, sono insorti davanti a questa autorità giudicante, con ricorsi rispettivamente del 4 gennaio 1994, 30 dicembre 1993 e 11 gennaio 1994, chiedendo lo stralcio della succitata modifica d’ufficio operata dal Consiglio di Stato e la conseguente conferma della scelta pianificatoria adottata dall’autorità comunale con decisione assembleare del 22 giugno 1992.\nd. A seguito di questi ricorsi, il Consiglio di Stato ha ritenuto opportuno modificare il suo giudizio del 30 novembre 1993 risolvendo, con decisione del 12 aprile 1994, che la linea di costruzione obbligatoria prevista sui particellari no. __________, __________, __________venisse mantenuta, ma arretrata di 10 metri rispetto a quanto stabilito in precedenza.\ne. Contro quest’ultima\ndecisione del Governo sono nuovamente insorti presso questo Tribunale sia il\nComune di __________, riconfermando con scritto di data 28 aprile 1994 il\ncontenuto della sua precedente impugnativa, sia il signor __________\n__________, con ricorso del 5 maggio 1994. Entrambi i qui ricorrenti chiedono\nl’annullamento dell’ultima modifica d’ufficio decisa dal Consiglio di Stato e\ndi conseguenza la conferma della scelta pianificatoria operata dall’Assemblea\ncomunale.\nNon è percontro più insorto contro quest’ultima decisione governativa il\nproprietario della particella no. __________, __________ __________, ,\nritenendo la sua impugnativa dell’ 11 gennaio 1994 evasa dalla nuova decisione\ndel Governo (vedi scritto del 25 aprile 1995 indirizzato a questo Tribunale).\nEgli ha invece dichiarato di mantenere il ricorso contro il PR del 1988 (cfr.\nverbale del sopralluogo del 10 maggio 1995)."}