{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-05-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-193_1995-05-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21213&nX40_KEY=4933426&nTrefferzeile=12&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a3d8ebf4c6de0df2818e14abc6e047f7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.193"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 02.05.1995 90.1994.193"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 02.05.1995 90.1994.193"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 02.05.1995 90.1994.193"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:00:51", "Checksum": "9e544b4afbb2d527783b067b57b3d544", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 02.05.1995 90.1994.193\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n15 maggio 1995 |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dai giudici: |\nEfrem Beretta, presidente, |\n|\nsegretario |\nFiorenzo Gianinazzi |\nvisto il ricorso del 22 febbraio 1993 di\n|\n|\n__________ __________, ____________________, rappr. da: __________ __________, ____________________,\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla risoluzione del Consiglio di Stato n. __________del 13 gennaio 1993 relativa all'approvazione del PR di __________; |\nviste le osservazioni del comune e la risposta governativa,\nletti ed esaminati gli atti,\nesperiti i necessari accertamenti,\nr i t e n u t o\nin fatto\na. La signora __________ è proprietaria della particella nr. __________RFD di __________. Con l'adozione del PR il sedime, di complessivi 1176 mq, è stato attribuito alla zona senza destinazione specifica.\nb. Avverso detto azzonamento la signora __________ era insorta innanzi al Consiglio di Stato. Nel suo gravame chiedeva l'inserimento del terreno in zona edificabile a motivo del carattere edificato del comprensorio e urbanizzato della sua particella, nonché in virtù dell'azzonamento di quelle adiacenti.\nc. Con l'impugnata risoluzione il Consiglio di Stato ha approvato il PR e respinto l'impugnativa.\nd. Con allegato ricorsuale 22 febbraio 1993 __________ __________, riconfermandosi in sostanza nelle allegazioni fattuali e giuridiche presentate col ricorso di primo grado, chiede l'inserimento del suo terreno in zona edificabile.\ne. Comune e Consiglio di Stato chiedono la reiezione dell'impugnativa.\nf. In data 23 febbraio 1994 è stato esperito un sopralluogo in contraddittorio. In questa sede si è constatato che \"il terreno consta di una parte bassa confinante con il sentiero comunale che costeggia l'emissario del lago a confine con la parte protetta. Quella parte del terreno è coperta da un canneto. Il terreno si rialza poi verso la strada cantonale portandosi sullo stesso livello della stessa. A Nord-Ovest in continuazione del dosso sorge una casa unifamigliare inserita in zona di mantenimento. Dal lato opposto la particella confina con il posteggio pubblico creato tre o quattro anni fa.\"\nc o n s i d e r a t o\nin diritto\n1. La competenza del Tribunale è data dagli articoli 26quater lett. D LOG e 38 LALPT.\nIl ricorso, inoltrato nel termine di 30 giorni di cui all'art. 38 cpv. 1 LALPT, è tempestivo e la ricorrente legittimata a ricorrere giusta l'art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT.\nIl ricorso è dunque ricevibile in ordine.\n2. Il comune gode di autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti).\nL’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo o sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento giuridico, questi invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 116 Ia 226 segg. consid. 2a; A. Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 segg., in part. 55).\nIl TPT non dispone, contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne in applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di una norma essenziale di procedura)e contro l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).\n3. Giusta l'art. 22quater cpv. 1 della Costituzione federale (Cost.) i Cantoni devono allestire dei piani d'azzonamento per assicurare una funzionale utilizzazione del suolo e una razionale abitabilità del territorio. A livello legislativo l'obbligo di pianificare è codificato all'art. 2 LPT."}