La misura prevista è inoltre senz’altro idonea e necessaria al raggiungimento dello scopo previsto ed è peraltro proporzionata al sacrificio imposto ai proprietari dei fondi toccati. Il loro inserimento in zona agricola non ne esclude l'edificazione conformemente alla funzione di questa zona (art. 22 LPT). La pianificazione potrebbe risultarne ostacolata. D'altra parte la zona di pianificazione non impedisce il normale uso agricolo dei terreni. La misura pianificatoria all'esame risulta quindi sorretta da una valida base legale, giustificata da un sufficiente interesse pubblico e rispettoso del principio di proporzionalità. I ricorsi devono conseguentemente essere respinti su questo punto.