Non è dunque ammessa l’actio popularis. Il ricorrente dev’essere toccato dalla decisione più di qualsiasi altro cittadino e trovarsi in un rapporto particolarmente stretto con l’oggetto del litigio, in quanto portatore di un interesse personale, immediato ed attuale (DTF 113 Ib 228). Non v’è dubbio che i ricorrenti, ossia il comune da un lato e i proprietari di fondi assoggettati alla zona di pianificazione o siti nelle immediate vicinanze dall’altro, adempiono i requisiti surriferiti e posseggono la potestà ricorsuale. Tutti i ricorsi rispettano i termini legali e sono dunque ricevibili. 2. Secondo l’art. 27 cpv.