{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-06-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-180_1995-06-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21212&nX40_KEY=4933423&nTrefferzeile=73&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ae5b289c2532c7deaab469a7f26e8e49"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.180"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 27.06.1995 90.1994.180"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 27.06.1995 90.1994.180"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 27.06.1995 90.1994.180"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:24:37", "Checksum": "29b65687f594af97fbacfdcafa5d4b46", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 27.06.1995 90.1994.180\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n27 giugno 1995 |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dai giudici: |\nEfrem Beretta, presidente, |\n|\nvicecancelliera |\nDaniela Regazzi |\nvisto il ricorso del 3 novembre 1992 di\n|\n|\nMunicipio di __________ -__________, del 3 novembre 1992 __________ __________, __________, del 20 ottobre 1992 __________ __________, __________, del 23 ottobre 1992 __________ __________, __________, del 29 ottobre 1992 __________ __________ e __________ __________, __________, del 5 novembre 1992 __________ __________, __________, del 5 novembre 1992 __________ __________ e __________, __________ __________, __________ __________, del 9 novembre 1992 __________ __________, __________, dell'11 novembre 1992 __________ __________, __________, del 13 novembre 1992 __________ __________ __________, __________, dell'11 novembre 1992\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla risoluzione no. __________ del 26 agosto 1992 con la quale il Consiglio di Stato ha istituito una zona di pianificazione riguardante i comuni di __________ e __________; |\nvista la risposta del Consiglio di Stato del 30 giugno 1993,\nr i t e n u t o\nin fatto\na. La realizzazione del piano viario del __________ e in particolare la messa in funzione della galleria di circonvallazione __________ -__________ comporteranno prevedibilmente dei cambiamenti di destinazione e di volume del traffico di transito sulle strade dei comuni di __________ e __________. Alfine di evitare che tutto il traffico di passaggio proveniente dal __________ e dalla __________ __________ attraversi l’abitato di questi comuni è stato elaborato un progetto denominato “__________ ” che prevede un nuovo tracciato stradale collegante lo “__________ delle __________ ” (__________), con la “__________ strada __________ ” in località “__________ __________ ” (__________),\nb. Ritenuto che l’effettiva necessità di questo previsto collegamento potrà essere confermata soltanto dopo l’apertura al traffico della galleria di circonvallazione e in seguito ad analisi approfondite basate su rilievi da eseguirsi sulla nuova situazione di carico veicolare delle strade interne dei suddetti comuni, il Consiglio di Stato ha considerato opportuno adottare, con risoluzione no. __________del 26 agosto 1992, per la durata di 5 anni dalla pubblicazione, due zone di pianificazione sui comuni di __________ e __________ (così come risultano dalla planimetria 1:2000 e dalla scheda descrittiva annessi alla decisione), onde evitare che nel frattempo vengano operate modifiche della situazione esistente che potrebbero pregiudicare l’attuazione del previsto progetto.\nLa pubblicazione è avvenuta dal 1. al 30 ottobre 1992.\nc. Contro questa risoluzione sono stati interposti 10 ricorsi di proprietari di fondi inclusi totalmente o parzialmente oppure siti nelle immediate vicinanze delle previste zone di pianificazione.\nEssi sollevano in sostanza tutti le medesime censure chiedendo l’annullamento delle zone previste. In particolare contestano l’utilità delle misure adottate in quanto il comparto interessato risulta inserito in zona agricola, ossia in zona __________, e quindi comunque inedificabile. Inoltre a loro dire la realizzazione del previsto viadotto sul __________ __________ deturperebbe il paesaggio.\nConsiderata l’identità delle censure sollevate, i ricorsi vengono decisi congiuntamente.\nd. Nelle sue osservazioni ai ricorsi il Consiglio di Stato chiede la reiezione delle impugnative.\nin diritto\n1. A norma dell’art. 64 cpv. 1 LALPT contro la zona di pianificazione stabilita dal Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio entro 15 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione.\nGiusta l’art. 64 cpv. 2 LALPT è legittimato a ricorrere chi dimostra un interesse degno di protezione e, nel caso della zona di pianificazione stabilita dal Consiglio di Stato, anche il comune.\nNon è dunque ammessa l’actio popularis. Il ricorrente dev’essere toccato dalla decisione più di qualsiasi altro cittadino e trovarsi in un rapporto particolarmente stretto con l’oggetto del litigio, in quanto portatore di un interesse personale, immediato ed attuale (DTF 113 Ib 228).\nNon v’è dubbio che i ricorrenti, ossia il comune da un lato e i proprietari di fondi assoggettati alla zona di pianificazione o siti nelle immediate vicinanze dall’altro, adempiono i requisiti surriferiti e posseggono la potestà ricorsuale.\nTutti i ricorsi rispettano i termini legali e sono dunque ricevibili.\n2. Secondo l’art. 27 cpv. 1 LPT se i PR mancano o devono essere modificati l’autorità competente può stabilire zone di pianificazione per comprensori esattamente delimitati al cui interno nulla è lecito intraprendere “che possa rendere più ardua la pianificazione dell’utilizzazione”.\nSempre per comprensori esattamente delimitati, l’art. 58 LALPT consente di istituire zone di pianificazione se conflitti con i principi pianificatori o problemi particolari relativi all’uso del territorio lo giustificano. In particolare se i piani mancano o devono essere modificati.\nLa zona di pianificazione è istituita, nell’ambito delle relative competenze pianificatorie, dal Municipio, risp. dal Consiglio di Stato: quest’ultimo può stabilire zone di pianificazione a salvaguardia degli obiettivi generali della pianificazione del territorio e della protezione dell’ambiente (art. 60 LALPT)."}