art. 18 cpv. 3 LPT). Solamente con l'entrata in vigore della nuova legge forestale è stato sancito l'obbligo (al momento dell'emanazione e della revisione dei piani regolatori) d'accertare il carattere forestale laddove le zone edificabili confinano con la foresta (art. 10 cpv. 2 LFo). Quindi per ottenere schiarimenti circa la natura boschiva del proprio fondo, la ricorrente dovrà presentare relativa domanda al Cantone giusta l'art. 10 cpv. 1 LFo. Per questi motivi, visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie, dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa e le spese di giustizia di complessivi Fr. 600.- sono poste a carico della ricorrente. 3. Intimazione: