Per queste ragioni, questo Tribunale ritiene di non poter accogliere le censure ricorsuali. 6. In merito alla richiesta di rettifica del confine del bosco sollevata dalla ricorrente va detto che, come rettamente già rilevato dall’autorità di prima istanza, nei PR approvati prima del 1 gennaio 1993, ossia prima dell’entrata in vigore della nuova Legge federale sulle foreste, la superficie boschiva veniva riportata solo in modo indicativo; infatti le restrizioni legali della proprietà fondiaria di natura forestale non venivano costituite in virtù del PR ma esistevano già in forza e nei limiti della legislazione federale e cantonale in materia (cfr. art. 18 cpv.