__________del 14 giugno 1988 che contemplava una possibilità di edificazione di 170 case con un numero d’alloggi di almeno il doppio e ciò senza contare il ricupero delle costruzioni disabitate entro i vecchi nuclei, appare senz’altro più che sufficiente alle esigenze del Comune. 5. Sulla base delle considerazioni sopraespresse, ben si comprende il rifiuto del Consiglio di Stato di approvare un nuovo ampliamento della zona edificabile nella frazione di __________. A ciò si aggiunge inoltre che l’ubicazione di questa fascia nei confronti del resto del territorio urbanizzato non suggerisce certo il suo inserimento nella zona edificabile.