b), i proprietari dei fondi la cui situazione è stata modificata dalla decisione del Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c). Il disposto va interpretato alla luce dell’art. 33 cpv. 3 lett. a LPT che impone al diritto cantonale di garantire la legittimazione a ricorrere almeno nella stessa misura di quella prevista per il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Ciò premesso, la ricorrente è legittimata a ricorrere, a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT, posto che la modifica d’ufficio decretata dal Consiglio di Stato con la querelata decisione muta la situazione del suo fondo. Il presente ricorso, intimato nel termine di legge, è tempestivo. 2.