{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-05-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-173_1995-05-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21208&nX40_KEY=4933425&nTrefferzeile=93&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "78c37f7458d67dc9dda59a33eae900e8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.173"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 09.05.1995 90.1994.173"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 09.05.1995 90.1994.173"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 09.05.1995 90.1994.173"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:25:55", "Checksum": "b5991b024067c8a5465e23cb6480ff9e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 09.05.1995 90.1994.173\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n4. Dagli atti risulta che già al momento dell’approvazione del Piano Regolatore nel 1988 il Consiglio di Stato aveva messo in evidenza l’eccessiva estensione della zona edificabile prevista nel comune. Già allora l’autorità governativa, nell’intento di conformare il PR alle esigenze della LPT e della LE in tema di uso parsimonioso del suolo, non aveva approvato alcune zone proposte edificabili. Il sovradimensionamento del piano é da ricondurre al fatto che il Comune di __________ è il risultato della fusione di cinque comuni (__________, __________, Signora, __________ e __________). Questa circostanza ha evidentemente influito sulla pianificazione tanto che il piano adottato è stato concepito più come un assieme di singole pianificazioni locali, anziché come uno strumento teso a promuovere premesse e condizioni favorevoli alla sviluppo della nuova entità geopolitica. Ogni frazione è stata dotata di ampie zone edificabili che spesso comportano pure spese di urbanizzazione sproporzionate rispetto ai mezzi finanziari del comune. A livello insediativo ne consegue chiaramente una notevole dispersione ed estensione della zona edificabile che non si concilia con l’esigenza dell’uso parsimonioso del suolo, voluta dalla moderna pianificazione territoriale. Non bisogna inoltre dimenticare che la popolazione residente nel Comune è in continua diminuzione. Dai 1’570 abitanti registrati nel 1850, si è scesi a 775 residenti nel 1990 (cfr. Annuario statistico ticinese del 1992, pag. 96). In questo contesto una contenibilità del PR così come prevista dalla risoluzione governativa no. __________del 14 giugno 1988 che contemplava una possibilità di edificazione di 170 case con un numero d’alloggi di almeno il doppio e ciò senza contare il ricupero delle costruzioni disabitate entro i vecchi nuclei, appare senz’altro più che sufficiente alle esigenze del Comune.\n5. Sulla base delle considerazioni sopraespresse, ben si comprende il rifiuto del Consiglio di Stato di approvare un nuovo ampliamento della zona edificabile nella frazione di __________.\nA ciò si aggiunge inoltre che l’ubicazione di questa fascia nei confronti del resto del territorio urbanizzato non suggerisce certo il suo inserimento nella zona edificabile. Come si è potuto rilevare con il sopralluogo, trattasi infatti di una zona alquanto impervia a ridosso del bosco, i cui limiti del resto non sono ancora stati precisamente definiti. Senz’altro più coerente e giustificabile per motivi di morfologia del terreno come pure di spazio disponibile, è il previsto prolungamento verso ovest della fascia edificabile, del resto non contestato dalla ricorrente.\nPer queste ragioni, questo Tribunale ritiene di non poter accogliere le censure ricorsuali.\n6. In merito alla richiesta di rettifica del confine del bosco sollevata dalla ricorrente va detto che, come rettamente già rilevato dall’autorità di prima istanza, nei PR approvati prima del 1 gennaio 1993, ossia prima dell’entrata in vigore della nuova Legge federale sulle foreste, la superficie boschiva veniva riportata solo in modo indicativo; infatti le restrizioni legali della proprietà fondiaria di natura forestale non venivano costituite in virtù del PR ma esistevano già in forza e nei limiti della legislazione federale e cantonale in materia (cfr. art. 18 cpv. 3 LPT).\nSolamente con l'entrata in vigore della nuova legge forestale è stato sancito l'obbligo (al momento dell'emanazione e della revisione dei piani regolatori) d'accertare il carattere forestale laddove le zone edificabili confinano con la foresta (art. 10 cpv. 2 LFo). Quindi per ottenere schiarimenti circa la natura boschiva del proprio fondo, la ricorrente dovrà presentare relativa domanda al Cantone giusta l'art. 10 cpv. 1 LFo.\nPer questi motivi,\nvisti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,\ndichiara e pronuncia\n1. Il ricorso è respinto.\n2. La tassa e le spese di giustizia di complessivi Fr. 600.- sono poste a carico della ricorrente.\n3. Intimazione: - __________ __________, __________\n- Municipio di __________\n- Consiglio di stato, Bellinzona\n- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona\nTribunale della pianificazione del territorio\nIl presidente: Il segretario:"}