{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-05-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-173_1995-05-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21208&nX40_KEY=4933425&nTrefferzeile=93&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "78c37f7458d67dc9dda59a33eae900e8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.173"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 09.05.1995 90.1994.173"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 09.05.1995 90.1994.173"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 09.05.1995 90.1994.173"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:25:55", "Checksum": "b5991b024067c8a5465e23cb6480ff9e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 09.05.1995 90.1994.173\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nL’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b) LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento giuridico, il comune invocherà invano la lesione della sua autonomia (DFT 116 Ia 226 seg. consid. 2a; Alfred Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 seg., in part. 55).\nQuanto al Tribunale della pianificazione del territorio non dispone, contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).\n3. Ciò premesso deve essere esaminato se nel caso concreto il Consiglio di Stato ha, a giusta ragione, stralciato d’ufficio la zona edificabile prevista dalla variante di PR per il comparto in esame, ristabilendo la zona senza destinazione specifica.\nNell’adempimento dei loro compiti pianificatori le autorità devono sempre considerare obbiettivi e principi sanciti dal diritto federale e cantonale, in particolare dagli art 1 e 3 LPT (DTF 115 Ia 350, consid. 3d e riferimenti). Devono pure rispettare le prescrizioni di cui agli art. 14 e segg. LPT.\nDeterminanti ai fini del presente giudizio sono in particolar modo le disposizioni e i principi relativi all’istituzione delle zone edificabili.\nGiusta l'art. 15 LPT le zone edificabili comprendono i terreni idonei all'edificazione già edificati in larga misura o prevedibil mente necessari all'edificazione e urbanizzati entro quindici anni. Ciò significa che non tutti i terreni potenzialmente edificabili possono essere attribuiti a tale zona.\nSecondo la giurisprudenza del Tribunale federale, nemmeno l'urbanizzazione adeguata di un fondo basta a giustificarne l'inserimento in una zona edificabile (DTF 113 Ia 366 consid. 2b con i richiami): determinante a tal fine è la situazione pianificatoria globale. Pure il fatto che un fondo confini con la zona edificabile non è un motivo sufficiente affinché il proprieta- rio possa esigere la sua inclusione nella medesima (DTF 107 Ia 243). Per prassi costante sussiste inoltre un interesse generale a impedire, rispettivamente a ridurre, la formazione di zone edificabili troppo vaste (DTF 107 Ia 242 consid. 3a, 107 Ib 335 consid. 2b), che sarebbero inopportune e in contrasto con la legge (DTF inedita del 13 dicembre 1988 in re __________; DTF del 2 febbraio 1982 in: ZBl. 83/1982, pag. 353 consid. 3c; cfr. pure DTF 111 Ia 22)."}