{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-02-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-171_1996-02-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21206&nX40_KEY=4933412&nTrefferzeile=76&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "30c29d3d1a135ed1ddcdba18ee525c0d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.171"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 23.02.1996 90.1994.171"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 23.02.1996 90.1994.171"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 23.02.1996 90.1994.171"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:15:48", "Checksum": "5a4429195e19fa1e35fa7e0630ce2a87", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 23.02.1996 90.1994.171\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n1 marzo 1996 |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dai giudici: |\nEfrem Beretta, presidente,\n|\n|\nIl segretario |\nFiorenzo Gianinazzi |\nvisto il ricorso del 29 aprile 1992 di\n|\n|\n__________ e __________ __________, __________, rappr. da: avv. __________ __________, __________ __________,\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla risoluzione 24 marzo 1992, no. __________del Consiglio di Stato che ha approvato il piano particolareggiato zona __________ (PP1) del Comune di __________; |\nvisto\nla risposta 11 agosto 1992 del Comune di __________\nla risposta 9 marzo 1993 del Consiglio di Stato\nil sopralluogo del 23 agosto 1993\nletti gli atti e assunto gli accertamenti necessari\nritenuto\nin fatto\na. Il piano particolareggiato della zona __________ (PP1), adottato dal Consiglio comunale il 6 novembre 1989 e approvato dal Consiglio di Stato il 24 marzo 1992, suddivide il quartiere in 3 comparti (A, B, C). Il mapp. __________RFD __________, di proprietà di __________ e __________ __________, è collocato nel comparto C. Contro le restrizioni della proprietà che ne derivano le proprietarie sono insorte dapprima dinnanzi al Consiglio di Stato e, vistosi respingere il ricorso, a questo TPT chiedendo l’annullamento della decisione governativa e quindi dei vincoli contestati.\nTanto il comune di __________ quanto il Consiglio di Stato respingono le allegazioni avversarie e propongono il rigetto del ricorso.\nDelle argomentazioni delle parti diremo all’occorrenza nei considerandi.\nNel sopralluogo le parti chiedono di sospendere la vertenza fino al 31.12.1993, in vista di un'eventuale soluzione bonale che finalmente è risultata irraggiungibile.\nc o n s i d e r a t o\nin diritto\n1. La competenza di questo tribunale è data dall'art. 26 quater lett. D LOG, introdotto con la Legge concernente l'istituzione del Tribunale della pianificazione del territorio, entrata in vigore il 1. ottobre 1992.\nA norma dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione.\nL’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il Comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza della modifiche decise dal Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c).\nIn concreto la legittimazione attiva delle ricorrenti, già insorte, per gli stessi motivi, in prima sede è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b) LALPT.\nPresentato nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile in ordine.\n2. La particella delle ricorrenti è gravata dai seguenti vincoli:\na) area riservata per un’edificazione di interesse pubblico (art. 19 NAPR);\nb) diritto\ndi passo pedonale.\nLe ricorrenti contestano tali vincoli e ne chiedono la soppressione.\n3. zona riservata per arredo urbano\na) Il nuovo PR, adottato dal comune il 6.11.1989, pubblicato dal 29.1 al 27.2.1990 e approvato dal Consiglio di Stato il 24.3.1992, ha introdotto all’art. 19 NAPP1 il vincolo di zona riservata per arredo urbano e vi ha assoggettato il fondo delle ricorrenti.\nIl disposto è del seguente tenore:\n1. Nell’area\nindicata con tratteggio interrotto il Comune intende\npromuovere un’edificazione unitaria, con contenuti d’interesse\ngenerale, altamente qualificata sull’impianto e nell’espressione\narchitettonica.\n2. Le\nmodalità, le eventuali ripartizioni di proprietà, i tempi di realizzazione,\necc. sono da concordare con i proprietari interessati\ne da determinare in apposite convenzioni.\n3. Nei casi non potessero essere regolati in via bonale è riservata l’espropriazione per causa di pubblica utilità.\nLe parti hanno ravvisato nel vincolo in esame l’imposizione dell’obbligo di piano di quartiere, non previsto dalla LE vigente al momento della pubblicazione del PR e sancito invece dall’art. 56 LALPT, entrata in vigore il 23.5.1990, nell’intervallo tra la pubblicazione e l’approvazione del piano.\nLe ricorrenti ne deducono la violazione dell’art. 102 LALPT, ai cui sensi “i piani regolatori pubblicati e i ricorsi pendenti al momento dell’entrata in vigore della legge vengono istruiti e decisi conformemente alle leggi finora in vigore davanti alle autorità finora competenti.” Ne concludono che la zona riservata prevista dal PR è destituita di base legale e viola l’art. 22ter Cost.\nIl Comune esclude percontro che l’art. 102 LALPT si riferisca al diritto sostanziale: il suo campo d’azione è circoscritto alle regole di procedura e di competenza. Il Consiglio di Stato, ricordato che la procedura di adozione e di approvazione del PP1 è avvenuta a “cavallo” dell’entrata in vigore della LALPT, ritiene corretta l’applicazione della nuova base legale.\nb) Premettiamo che nel caso che ne occupa il quesito può rimanere aperto.\nVa tuttavia rilevato l’importanza che una legge fondamentale come la LALPT - e per il suo tramite la legge federale - venga applicata a tutto il territorio, creando quell’unitarietà cui non può essere responsabilmente rinunciato. Se poi si consideri che l’art. 101 LALPT impone, a questo preciso fine, di uniformare alla legge i PR vigenti al momento della sua entrata in vigore risulterà difficile ritenere che un piano che già ne avesse recepito i contenuti al momento della pubblicazione non possa essere approvato su quel punto e ciò per l’unica ragione che la LE, allora vigente, non li prevedeva."}