La ricorrente ribatte che non è “certamento una profondità delle costruzioni (...) aumentata di 2 m. a disturbare (in maniera tanto grave da giustificare una restrizione del diritto di proprietà) il volto urbano del quartiere.” Premesso che la situazione oggettiva corrisponde alla descrizione fattane dal comune, ci troviamo qui, come già sopra, in un ambito in cui il potere discrezionale dell’ente pianificatore deve potersi esplicare senza eccessivi intralci censori. Vi si oppone non solo l’autonomia comunale ma anche e specialmente il precetto del già citato art. 2 LPT.