Tutto ben considerato la fissazione dell’altezza massima delle part. __________e __________ a mtl 16,70 appare pianificatoriamente sostenibile e questo tribunale non potrebbe sindacarla senza invadere l’autonoma sfera decisionale del Comune e disconoscerne, in violazione dell’art. 2 LPT, il ruolo di autorità inferiore di pianificazione. La censura non può dunque essere accolta. Con essa e per le stesse ragioni va respinta l’accusa di violazione del principio della parità di trattamento. Tra le particelle in cui è ammessa l’altezza di mtl 22.70 e quelle in cui tale altezza è limitata a mtl 16,70 corre la differenza della posizione, perimetrale o interna, per rapporto al quartiere.