Quota residenziale obbligatoria, ad esclusivo carattere primario Giusta l’art. 28 cpv. 2 lett. a) i PR fissano in particolare “le zone edificabili destinate all’abitazione e al lavoro. La destinazione di queste zone può ulteriormente essere precisata e limitata dal Comune; segnatamente possono essere previste zone per residenze esclusivamente o parzialmente primarie o secondarie ...” Ciò corrisponde peraltro ad una consolidata giurisprudenza. Rettamente, quindi, la ricorrente non contesta la base legale del vincolo querelato. Ne contesta invece la proporzionalità. Il comune replica che “il quartiere __________ si presta particolarmente alla residenza.