{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-02-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-170_1996-02-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21205&nX40_KEY=4933412&nTrefferzeile=99&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a3a8c9c7c74c30fae3d90759d6c418f6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.170"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 15.02.1996 90.1994.170"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 15.02.1996 90.1994.170"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 15.02.1996 90.1994.170"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:14:49", "Checksum": "5204af10f5ba61a41378ff2a6437cf9b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 15.02.1996 90.1994.170\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nQuesta restrizione tocca solo il part. 1846. Il comune la giustifica con l’esigenza di “conferire al quartiere un volto urbano di qualità”, osservando che la particella in questione “è fondo di notevoli dimensioni, il cui fronte nord si affaccia su Via __________ e quello sud su Via __________. Lungo entrambi i fronti stradali vi sono delle linee di costruzione e sul fondo possono quindi essere edificate due costruzioni della profondità di 12 m ciascuno. L’imposizione (o la concessione) di una maggiore profondità, quale quella richiesta dalla ricorrente, avrebbe appesantito la zona e provocato un netto contrasto con gli edifici salvaguardati dal piano particolareggiato del nucleo storico e tradizionale. I due palazzi sarebbero inoltre stati troppo vicini, compromettendo così le finalità delle norme sulle distanze.” (Osservazioni, pag. 6). La ricorrente ribatte che non è “certamento una profondità delle costruzioni (...) aumentata di 2 m. a disturbare (in maniera tanto grave da giustificare una restrizione del diritto di proprietà) il volto urbano del quartiere.” Premesso che la situazione oggettiva corrisponde alla descrizione fattane dal comune, ci troviamo qui, come già sopra, in un ambito in cui il potere discrezionale dell’ente pianificatore deve potersi esplicare senza eccessivi intralci censori. Vi si oppone non solo l’autonomia comunale ma anche e specialmente il precetto del già citato art. 2 LPT.\nL’opzione del comune per un’edificazione all’interno del quartiere che non sia troppo serrata e incombente, ma lasci un certo agio tra blocco e blocco garantendo sufficiente aria e luce, appare senz’altro sottoscrivibile, in barba ad una concezione semplicistica della “densificazione”. La qualità della vita merita attenzione e giustifica il freno ad uno sfruttamento edilizio indiscriminato. In concreto, poi, non sembra che il “sacrificio” imposto alla proprietaria non concedendole 14 m di profondità sia insopportabile. Il comune rileva come, pur col limite dei 12 mtl, l’IS passi dall’1.9 prima vigente a un tutto sommato confortevole 2.5! Non sembra poco. Non c’è di che scomodare la tutela costituzionale della proprietà privata: la disposizione criticata non fa in concreto che delimitarne, legittimamente, il contenuto.\nLa censura non può che essere respinta.\n6. Il Comune, intervenuto nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali e non a salvaguardia di suoi interessi pecuniari, non deve nella misura in cui è soccombente spese e tasse di giustizia. Deve invece congrue ripetibili alla ricorrente, parzialmente vittoriosa in causa.\nPer questi motivi,\ndichiara e pronuncia\n1. Il ricorso é parzialmente accolto.\n§) Di conseguenza la decisione governativa impugnata è annullata nella misura in cui approva il vincolo a destinazione residenziale primaria sulle part. __________e __________ RFD __________. Tale vincolo viene di conseguenza annullato e gli atti rinviati al comune per riesame.\n2. Non si prelevano spese né\ntasse di giudizio. Il comune verserà alla ricorrente fr. 1'200.-- di ripetibili.\n3. Intimazione: -\n__________\n- Municipio di ______\n- Consiglio di Stato, Bellinzona\n- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona\nTribunale della pianificazione del territorio\nIl presidente Il segretario"}