{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-02-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-170_1996-02-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21205&nX40_KEY=4933412&nTrefferzeile=99&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a3a8c9c7c74c30fae3d90759d6c418f6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.170"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 15.02.1996 90.1994.170"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 15.02.1996 90.1994.170"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 15.02.1996 90.1994.170"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:14:49", "Checksum": "5204af10f5ba61a41378ff2a6437cf9b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 15.02.1996 90.1994.170\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nQuanto alla percentuale di SUL da destinarsi alla residenza primaria è questione che più che al diritto attiene a scelte di politica pianificatoria che rientrano nella sfera decisionale riconosciuta dalla giurisprudenza al comune. Il tribunale non può sindacarne l’apprezzamento se non nella misura in cui non è sorretto da valide ragioni e sconfina nell’abuso o nell’eccesso (RDAT I-95 n. 29). Ciò non toglie che queste ragioni devono risultare con sufficiente chiarezza dagli studi pianificatori alla base del PR; fondarsi su analisi e valutazioni degli aspetti rilevanti al fine di una decisione oggettivamente fondata. Solo così, peraltro, il proprietario potrà valutare se le restrizioni impostegli dal piano rispettano i requisiti della base legale, dell’interesse pubblico preminente e della proporzionalità (art. 22ter Cost.).\nNel caso presente lo studio è alquanto sommario e si riduce essenzialmente a ipotizzare quante unità insediative e tra queste quanti abitanti si avrebbero sfruttando appieno la SULR consentita dal piano (cfr. Relazione tecnica, pag. 32/33). E’ un po’ poco per un problema di questa delicatezza. Ma la prova migliore che il problema possa e debba essere meglio approfondito la fornisce lo stesso comune che in occasione della fissazione dei gradi di sensibilità al rumore e quindi della relativa variante del PP1 ha rimesso in questione l’intera tematica.\nCiò vale peraltro, mutatis mutandis, per l’esclusione delle residenze secondarie. Che il principio di una loro limitazione sia stato largamente ammesso dalla giurisprudenza è cosa nota (si veda per tutte RDAT I - 1995 n. 26). Che la loro esclusione sia coerente con la scelta di rivitalizzare il quartiere, evitando quindi il tipico fenomeno delle persiane chiuse, non fa dubbio. Occorre tuttavia, alla base della restrizione, uno studio serio che ponderi i diversi interessi in giuoco, tra cui non va trascurato quello economico; studio che non risulta sia stato fatto in occasione di questa variante.\nBisogna quindi annullare la decisione governativa per la parte che approva i vincoli qui passati in rassegna (quota di destinazione residenziale, carattere esclusivamente primario di tale quota) e rinviare gli atti al comune affinché, se intende mantenerli (in tutto o in parte e ev. con quale differenziazione), adotti una variante seguendo la procedura degli art. 32 seguenti LALPT, operazione che a quanto ci consta il comune ha già intrapreso, in concomitanza con gli adempimenti postigli a carico dall’art. 23 OIF (fissazione dei gradi di sensibilità al rumore).\n(Cfr. in materia di destinazione vincolata: DTF 117 Ia 143 consid. 2b; ca, la limitazione delle residenze secondarie: RDAT I -1995 n. 26).\n4. altezza massima\nLa domanda ricorsuale di inserire le part. 434 e 1846 in zona R7 è avversata dal comune, che giustifica l’altezza massima di mtl 16,70 contro i 22,70 della zona __________, osservando come “la continuità architettonica nei confronti delle preesistenze, importante specialmente per la Via __________. __________, che collega le zone a 7 piani di __________ e del centro città, ha dettato il mantenimento dell’altezza di m 22,70. All’interno del quartiere viceversa, la presunzione che la funzione abitativa, che si vuole privilegiare, risulti maggiormente naturale in caso di altezza limitata, ha portato ad un’imposizione di altezze massime inferiori (m. 16,70), ciò concorre pure ad evidenziare volumetricamente il quartiere, nelle sue componenti e nei suoi confini.”\nAnalizziamo ora la posizione occupata nel quartiere Landriani dalle particelle delle ricorrenti. Vediamo così che la part. 434 si trova quasi esattamente al centro del quartiere stesso, lungo via __________: strada interna, secondaria che lo taglia a metà (v. relazione tecnica, pag. 7). E’ perfettamente comprensibile che l’accentuata vocazione residenziale della particella e delle altre, come lei allineate sulla via __________, abbia portato il comune a ridurvi le altezze e a mantenerle invece a mtl 22,70 per la particella __________, all’angolo tra via __________ e l’importante asse di raccolta di via __________. Questa particella concorre a formare la crosta perimetrale che fa da scudo alle parti interne del comparto, proteggendole contro le emissioni atmosferiche e foniche.\nLo stesso avviene per la part. __________, situata nella parte del quartiere più vicina al centro- città, e più precisamente verso __________ __________, dal quale la separano, facendole da schermo, le part. __________e __________.\nChe a fronte dell’effetto protettivo esercitato dalla cortina perimetrale vi sia quello negativo “di affossare le costruzioni entro una cintura esterna di edifici più alti” lamentato dalla ricorrente è esatto (anche se forzato nell’espressione) ma non decisivo. Non è innalzando l’altezza delle costruzioni interne che, salvo per la parte aggiuntiva, si rimedia al problema; lo risolverebbe solo un abbassamento delle costruzioni esterne. Ma abbiamo visto che qui l’altezza è stata dettata dalla necessità di mantenere la continuità con l’edificazione preesistente e peraltro non è di per sé censurata.\nTutto ben considerato la fissazione dell’altezza massima delle part. __________e __________ a mtl 16,70 appare pianificatoriamente sostenibile e questo tribunale non potrebbe sindacarla senza invadere l’autonoma sfera decisionale del Comune e disconoscerne, in violazione dell’art. 2 LPT, il ruolo di autorità inferiore di pianificazione.\nLa censura non può dunque essere accolta. Con essa e per le stesse ragioni va respinta l’accusa di violazione del principio della parità di trattamento. Tra le particelle in cui è ammessa l’altezza di mtl 22.70 e quelle in cui tale altezza è limitata a mtl 16,70 corre la differenza della posizione, perimetrale o interna, per rapporto al quartiere.\n5. limitazione della profondità delle costruzioni a 12 mtl."}