NAPP1 non risponde dunque ai requisiti minimi dell’art. 56 LALPT né trova peraltro il corrispettivo in altre disposizioni della LALPT e nemmeno della LE. Non rientra d’altra parte nell’autonomia comunale, per ampia ch’essa sia, il potere di emanare disposizioni che, senza il supporto della legislazione cantonale (o federale), restringano in modo così grave la proprietà privata e per di più sulla base di un’ipotesi normativa tanto generica e vaga quanto quella enunciata dell’art. 19 NAPP1. La densità normativa non può scendere al disotto della soglia ora tracciata dall’art. 56 LALPT per un istituto, il piano di quartiere, che persegue fondamentalmente lo stesso obiettivo dell’art. 19