{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-02-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-169_1996-02-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21204&nX40_KEY=4933412&nTrefferzeile=77&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "089d953fa8e44f6daf8898a1101c5bc4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.169"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 23.02.1996 90.1994.169"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 23.02.1996 90.1994.169"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 23.02.1996 90.1994.169"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:15:47", "Checksum": "fa27bde12ffe992b37eeb29662da6a64", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 23.02.1996 90.1994.169\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n15 ottobre 1996 |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dai giudici: |\nEfrem Beretta, presidente,\n|\n|\nIl segretario |\nFiorenzo Gianinazzi |\nvisto il ricorso del 27 aprile 1992 di\n|\n|\n__________ __________: __________. __________, __________. __________, __________. __________, ________, rappr. da: avv. _________ ___________________________ __________,\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla risoluzione 24 marzo 1992, no. __________del Consiglio di Stato che ha approvato il piano particolareggiato zona _________ (PP1) del Comune di __________; |\nvisto\nla risposta 11 agosto 1992 del Comune di __________\nla risposta 9 marzo 1993 del Consiglio di Stato\nil sopralluogo del 23 agosto 1993\nletti gli atti e assunti gli accertamenti necessari\nr i t e n u t o\nin fatto\na. La comunione ereditaria in epigrafe è proprietaria della part. __________RFD __________, in zona __________, di complessivi mq 347, di cui 294 edificati e 53 adibiti a corte. L’edificio principale, con fronte sul viale __________, radicalmente trasformato all’inizio degli anni settanta, occupa la maggior parte della superficie: al piano terreno è ubicato il noto ristorante “________ _____________ ”, agli altri piani una serie di appartamenti.\nIl piano particolareggiato della zona _________ (PP1), adottato dal Consiglio comunale il 6 novembre 1989 e approvato dal Consiglio di Stato il 24 marzo 1992, suddivide il quartiere in 3 comparti (A, B, C), colloca il fondo in esame al comparto C e lo sottopone ad una serie di vincoli contro i quali le proprietarie sono insorte dapprima dinnanzi al Consiglio di Stato e, vistosi respingere i gravami, a questo TPT chiedendo l’annullamento della decisione governativa e quindi dei vincoli contestati.\nTanto il comune di _________ quanto il Consiglio di Stato respingono le allegazioni avversarie e propongono il rigetto del ricorso.\nDelle argomentazioni delle parti diremo all’occorrenza nei considerandi.\nNel sopralluogo si decise di sospendere la causa nell’attesa che il comune approntasse con l’accordo delle ricorrenti una variante che però non venne mai seriamente avviata.\nc o n s i d e r a t o\nin diritto\n1. La competenza di questo tribunale è data dall'art. 26 quater lett. D LOG, introdotto con la Legge concernente l'istituzione del Tribunale della pianificazione del territorio, entrata in vigore il 1. ottobre 1992.\nA norma dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione.\nL’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il Comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza della modifiche decise dal Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c).\nIn concreto la legittimazione attiva delle ricorrenti, già insorte, per gli stessi motivi, in prima sede è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b) LALPT.\nPresentato nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile in ordine.\n2. La particella __________è gravata dai seguenti vincoli che le ricorrenti contestano col presente ricorso, chiedendone l’annullamento:\na) linea di arretramento di 6 mtl sul viale _________per la formazione di un’area verde alberata;\nb) assieme alle part. __________1,__________, __________, _________(Via __________ /__________ __________), riserva per una “edificazione di interesse pubblico”;\nc) altezza massima delle costruzioni limitata a mtl 16,70, le ricorrenti postulando l’inserimento in zona _________in cui l’altezza massima consentita è di mtl 22,70.\n3. linea di arretramento\nA proposito della contestata linea di arretramento giova ricordare che il TF ha ritenuto illegittima la sua imposizione alla part. __________RFD __________, annullando la sentenza con la quale abbiamo respinto il ricorso del proprietario contro la decisione governativa approvante il vincolo (cfr. DTF 3 luglio 1995, 1P. 614/1994, in re _________c. Comune di __________).\nGli stessi motivi svolti dal TF in quella sentenza valgono ad escludere che l’imposizione della linea di arretramento al fondo delle ricorrenti sia sorretta da un interesse pubblico prevalente e rispetti il principio della proporzionalità. Con sentenza 1.2.96 abbiamo dunque tolto quel vincolo dalla proprietà _________ e la linea, interrotta su quel tratto, ha perso la sua ragione di essere.\nSu questo punto il ricorso dev’essere accolto.\n4. zona riservata per arredo urbano\na) Il nuovo PR, adottato dal comune il 6.11.1989, pubblicato dal 29.1 al 27.2.1990 e approvato dal Consiglio di Stato il 24.3.1992, ha introdotto all’art. 19 NAPP1 il vincolo di zona riservata per arredo urbano e vi ha assoggettato i fondi delle ricorrenti.\nIl disposto è del seguente tenore:\n1. Nell’area\nindicata con tratteggio interrotto il Comune intende\npromuovere un’edificazione unitaria, con contenuti d’interesse\ngenerale, altamente qualificata sull’impianto e nell’espressione\narchitettonica.\n2. Le\nmodalità, le eventuali ripartizioni di proprietà, i tempi di realizzazione,\necc. sono da concordare con i proprietari interessati\ne da determinare in apposite convenzioni.\n3. Nei casi non potessero essere regolati in via bonale è riservata l’espropriazione per causa di pubblica utilità.\nLe parti hanno ravvisato nel vincolo in esame l’imposizione dell’obbligo di piano di quartiere, non previsto dalla LE vigente al momento della pubblicazione del PR e sancito invece dall’art. 56 LALPT, entrata in vigore il 23.5.1990, nell’intervallo tra la pubblicazione e l’approvazione del piano."}