L’art 19 LPT sancisce tale obbligo presvrivendo ai comuni di provvedere ad un’adeguata urbanizzazione in funzione degli azzonamenti previsti. La legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio stabilisce espressamente che il comune deve fissare nelle rappresentazioni grafiche del piano regolatore la rete delle vie di comunicazione per i mezzi di trasporto pubblici e privati con la precisazione delle linee di arretramento, le vie ciclabili e pedonali, i sentieri e i posteggi pubblici (art 28 cpv. 2 lett. p LALPT).