13, 14 , 15, 16 e 18 della decisione qui impugnata), il ricorso va ritenuto improponibile, considerato che con successiva risoluzione del 21 marzo 1995 il Consiglio di Stato ha d’ufficio definitivamente assegnato questi comparti alla zona agricola accogliendo così le rivendicazioni del ricorrente. Questa decisione è pure stata confermata dal nostro Tribunale che ha già statuito su alcune impugnative relative a questi comparti. Del resto questo stralcio di comparto edificabile era già stato preannunciato nella risoluzione qui impugnata dal ricorrente, ragion per cui si era già allora parzialmente accolto il ricorso di prima istanza del qui ricorrente.