Nel caso in cui il ricorrente intendesse contestare unicamente l’ampliamento della zona edificabile previsto dal Comune in località “__________ __________ __________ ”, “__________ ”, “__________” e “__________ __________ __________ ” (ovvero in quei comparti controversi indicati nelle planimetrie no. 13, 14 , 15, 16 e 18 della decisione qui impugnata), il ricorso va ritenuto improponibile, considerato che con successiva risoluzione del 21 marzo 1995 il Consiglio di Stato ha d’ufficio definitivamente assegnato questi comparti alla zona agricola accogliendo così le rivendicazioni del ricorrente.