{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-07-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-167_1996-07-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21202&nX40_KEY=4933405&nTrefferzeile=32&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "af35f4e1dc9cf4a325095885e8f15713"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.167"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 16.07.1996 90.1994.167"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 16.07.1996 90.1994.167"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 16.07.1996 90.1994.167"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:19:00", "Checksum": "fc4e953655dfac6ac39db213e21882ee", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 16.07.1996 90.1994.167\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\ngiusta l’art 18 cpv. 1 LPamm (in concreto applicabile grazie al rinvio previsto\nall’art 38 cpv. 6 LALPT), l’autorità amministrativa accerta d’ufficio i fatti,\nnon è vincolata alle domande di prova delle parti e valuta le prove secondo il\nsuo libero convincimento.\nA mente di questo Tribunale, nel caso di specie, il Consiglio di Stato era\nsenz’altro autorizzato in forza di un anticipato giudizio sulle prove, a\nrinunciare al sopralluogo richiesto, ritenuto che la documentazione a sua\ndisposizione bastava ai fini di un corretto giudizio (cfr. DTF 112 Ia 202\nconsid. 2b; DTF 101 Ia 104 e rinvii). Inoltre vertendo in concreto l’esame del\nlitigio su mere questioni di diritto, materia in cui il TPT ha piena\ncognizione, un eventuale vizio in tal senso sarebbe comunque stato sanato in\nquesta sede con l’assunzione del sopralluogo da parte di questo Tribunale (cfr.\nDTF 119 Ia 150 consid. 5 bb; RDAT 1980 190 e riferimenti; RDAT 1986 190 no.\n170; Rep. 1986 142s, 1980 3 e riferimenti).\nLa censura sollevata dal ricorrente su questo punto non merita pertanto\naccoglimento.\n3. Nel merito va rilevato che il comune gode di autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti).\nL’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b) LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: “Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti”. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Nella sua veste di autorità superiore di vigilanza esso veglia affinché la pianificazione comunale rispetti il diritto e segnatamente i principi pianificatori fondamentali enunciati dalla LPT, si conformi alla pianificazione cantonale, in particolare al Piano direttore (art. 6 LPT) e si armonizzi convenientemente con quella dei comuni vicini e regionale. Se il PR presentatogli per approvazione non risponde a questi requisiti o appare per altri versi insostenibile il Consiglio di Stato o lo rinvia sui punti difformi ordinando al Comune di procedere alle necessarie varianti oppure modifica il piano d'ufficio (art. 37 LALPT).\nDi norma l'autonomia comunale vuole che si segua la prima via. L'approvazione del PR da parte del Consiglio di Stato quale autorità superiore di vigilanza non muta, malgrado l'effetto costitutivo di cui è munita, la natura del piano che è e rimane di diritto comunale. L'autorità di approvazione non può attraverso una modifica d'ufficio del PR sostituirsi al comune nell'ambito delle sue competenze, statuendo in suo luogo e vece contro la sua volontà, eludendo il processo di formazione democratica della volontà comunale: \"nell'ambito della procedura approvativa il governo è unicamente autorizzato a decidere ev. modifiche del PR se il loro contenuto è chiaramente definibile e la modifica serve a emendare carenze o errori pianificatori evidenti \" (DTF 111 Ia 69-70, consid. 3d, rilievo nostro). Così quando la soluzione può essere una sola, senza possibili alternative (A. Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in Rep. 1991, pag. 45 seg., in part. pag. 55).\nQuanto al Tribunale della pianificazione del territorio non dispone, contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, come nella fattispecie, in applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).\n4. Scopo essenziale della pianificazione è di “assicurare una funzionale utilizzazione del suolo e una razionale abitabilità del territorio” (art. 22 quater Cost.).\nLa LPT riprende e sviluppa\ntale postulato. Secondo l’art. 1 LPT il suolo dev’essere utilizzato con misura,\nl’insediamento ordinato in vista di uno sviluppo armonioso del paese. A questo\nscopo la pianificazione deve tener conto delle condizioni naturali, dei bisogni\ndella popolazione e dell’economia. Deve proteggere le basi naturali della vita,\ncome il suolo, l’aria, l’acqua, il bosco e il paesaggio. Deve garantire la\ndifesa nazionale. Giusta l’art. 3 LPT il paesaggio va tutelato sia mantenendo\nsufficienti superfici coltive per l’agricoltura, sia integrando in esso gli\ninsediamenti, conservando i siti naturali e gli spazi ricreativi, permettendo\nal bosco di adempiere le sue funzioni. Gli insediamenti vanno strutturati\n"}