{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-07-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-167_1996-07-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21202&nX40_KEY=4933405&nTrefferzeile=32&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "af35f4e1dc9cf4a325095885e8f15713"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.167"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 16.07.1996 90.1994.167"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 16.07.1996 90.1994.167"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 16.07.1996 90.1994.167"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:19:00", "Checksum": "fc4e953655dfac6ac39db213e21882ee", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 16.07.1996 90.1994.167\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n16 luglio 1996 |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dai giudici: |\nEfrem Beretta, presidente,\n|\n|\nvicecancelliera |\nDaniela Regazzi |\nvisto il ricorso del 15 aprile 1992 di\n|\n|\n__________ __________, __________,\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla risoluzione del Consiglio di Stato no. __________ 24 marzo 1992 che approva il Piano Regolatore del Comune di __________;\nviste le osservazioni del 1 ottobre 1992 del Comune di __________ e la risposta no. __________del 21 marzo 1995 del Consiglio di Stato;\nletti ed esaminati gli atti;\nesperiti i necessari accertamenti; |\nr i t e n u t o\nin fatto\na. Con messaggio 13\nmarzo 1985 e 7 dicembre 1987 il Municipio di __________ ha sottoposto il\nprogetto di PR al Consiglio Comunale che ne ha deciso l’adozione il 22 febbraio\n1988.\nTale piano prevedeva fra l’altro l’ampliamento della zona edificabile in alcuni\npunti del territorio comunale.\nb. Contro\nquest’estensione del comparto edificabile è insorto in data 3 dicembre 1988 il\nsignor __________ __________ rilevando come l’apertura di nuove zone\nresidenziali-artigianali comporti in concreto un’inaccettabile sottrazione di\nterritorio agricolo pregiato e oltretutto un sovradimensionamento del\nterritorio edificabile.\nEgli ha pure censurato il nuovo tratto di strada previsto dal piano del\ntraffico, che, partendo dall’estremità sud del __________ __________ e\nattraversando il nucleo di __________, collega la strada di servizio\n__________, ritenendolo un intervento eccessivo e di pregiudizio per la\nsicurezza e la qualità di vita degli abitanti del quartiere interessato.\nc. Il 24 febbraio 1989\nil Municipio di __________ ha presentato al Consiglio di Stato formale domanda\nd’approvazione del PR.\nCon decisione no. __________del 24 marzo 1992 il Governo ha quindi approvato il\nPR all’esame. Nell’ambito di quest’approvazione il Consiglio di Stato non ha\nperò interamente approvato il comparto edificabile così come previsto dal\ncomune, ritenendolo in effetti sovradimensionato e quindi contrario ai principi\npianificatori vigenti in materia. In particolare il Governo non ha approvato\nl’estensione della zona residenziale __________in località “__________\n__________ __________ ” (cfr. punto 3.6.2.2 lett. a, rispett. planimetria\nallegata no. 13 della decisione impugnata ), della zona residenziale __________\nin località “__________ ” (cfr. punto 3.6.22 lett. b , rispett. planimetria 14\ndella decisione impugnata) e della zona artigianale-industriale in località\n“__________ ” (cfr. punto 3.6.2.2 lett. e rispett., planimetrie allegate no. 15\ne 16).\nEsso ha comunque ordinato al Municipio di procedere alla pubblicazione dei suoi\nintenti per un periodo di 30 giorni per dare così facoltà agli interessati di\ninoltrare eventuali osservazioni in merito a salvaguardia del diritto di essere\nsentiti prima dell’emanazione della decisione finale (cfr. decisione\ngovernativa pag. 70 punto 7).\nIl Governo ha quindi parzialmente accolto l’impugnativa del ricorrente\nrespingendo unicamente la censura relativa alla contestazione della prevista\nnuova strada.\nd. Contro questa\ndecisione il signor __________ è nuovamente insorto con impugnativa del 15\naprile 1992 riproponendo in sostanza domande e motivazioni già sollevate in\nprima istanza.\nAggiuntivamente egli censura la mancata esecuzione di un sopralluogo e di\nconseguenza una violazione del suo diritto di essere sentito.\ne. Nel frattempo il Consiglio di Stato con decisione del 21 marzo 1995 ha definitivamente risolto di non approvare la prevista estensione della zona edificabile __________, __________ e __________ nelle località __________ __________ __________, __________, __________ __________ __________ così come dettagliatamente indicato negli allegati no. 1, 2, 3, 4, 5 a pag.19, 20, 21, 22, 23 della decisione succitata.\nf. Con osservazioni del 1 ottobre 1992 al ricorso il Comune di __________ ha chiesto di non entrare nel merito delle osservazioni del signor __________. Dal canto suo il Governo, con risposta del 21 marzo 1995, riconfermandosi per intero nella sua decisione del 24 marzo 1992, chiede la reiezione dell’impugnativa.\ng. In data 3 ottobre 1995 è stato esperito un sopralluogo nell’ambito del quale le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande.\nc o n s i d e r a t o\nin diritto\n1. A norma dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al TPT entro 30 giorni dalla notificazione.\nL’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (lett. c, modificata dal 15.3.1995).\nIl disposto va interpretato alla luce dell’art. 33 cpv. 3 lett. a LPT che impone al diritto cantonale di garantire la legittimazione a ricorrere almeno nella stessa misura di quella prevista per il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.\nCiò premesso, il ricorso, intimato nel termine di 30 giorni di cui all’art. 38 LALPT, é tempestivo. La legittimazione ricorsuale è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT.\n2. L’insorgente lamenta\ninnanzitutto una violazione del suo diritto di essere sentito in relazione alla\nmancata esecuzione di un sopralluogo da parte del Consiglio di Stato.\nA questo proposito va rilevato che il diritto di essere sentiti, sancito\ndall’art 4 Cost., impone all’autorità giudicante di offrire alle parti la\npossibilità di partecipare all’assunzione delle prove, rispettivamente di\nproporne e di discutere le risultanze dell’istruttoria (cfr. DTF 118 Ia 19\nconsid. 1c e rinvii, DTF 116 Ia 99 c. 3b, 115 Ia 11 c. 2b e rinvii). Un mezzo\ndi prova, sebbene invocato, può nondimeno essere considerato superfluo\ndall’autorità giudicante con un giudizio anticipato sulle prove. In effetti"}