Al riguardo va rilevato che fra i vari principi che le autorità incaricate di compiti pianificatori devono considerare, figura pure quello volto a strutturare gli insediamenti secondo i bisogni della popolazione, in particolare cercando di ripartire razionalmente i luoghi destinati all’abitazione e al lavoro (art. 3 cpv. 3 lett. a LPT), rispettivamente preservando quanto possibile i luoghi destinati all’abitazione da immissioni nocive o moleste come l’inquinamento dell’aria, il rumore e gli scotimenti (art 3 cap. 3 lett. b). L’ art 3 LPT è una norma direttamente applicabile che non abbisogna di legislazione esecutiva cantonale.