Ritenuta l’incompatibilità esistente tra la funzione lavorativa e abitativa, il Consiglio di Stato ha però negato l’approvazione di queste clausole. Il ricorrente censura ora la decisione del Governo sostenendo la tesi secondo cui deve essere data la possibilità di costruire dormitori per le maestranze all’interno delle zone artigianali. Al riguardo va rilevato che fra i vari principi che le autorità incaricate di compiti pianificatori devono considerare, figura pure quello volto a strutturare gli insediamenti secondo i bisogni della popolazione, in particolare cercando di ripartire razionalmente i luoghi destinati all’abitazione e al lavoro (art. 3 cpv.