3.2.2 Resta per finire da esaminare la censura relativa alle modifiche apportate agli art 37 e 38 delle NAPR. L’art 37 NAPR così come adottato dal Comune, prevedeva la possibilità del Municipio d’autorizzare, all’interno della zona artigianale Ar, l’installazione di dormitori e cantine per il personale delle ditte insediate nella zona se ciò risultava indispensabile per il funzionamento della ditta. L’art 38 NAPR indicava che nelle zone artigianali industriali J erano ammesse unicamente le abitazioni destinate al personale di sorveglianza. Ritenuta l’incompatibilità esistente tra la funzione lavorativa e abitativa, il Consiglio di Stato ha però negato l’approvazione di queste clausole.