Ciò ancor più se si considera che al momento dell’adozione del nuovo PR si era disquisito a lungo sull’opportunità di estendere la zona edificabile a questi fondi. La speciale commissione comunale allora allestita per lo studio del PR, si era in effetti opposta a questa scelta e aveva proposto, anziché un’estensione dell’edificazione su questi fondi, ovvero verso sud, un’estensione a nord del paese sul comparto soggetto al riordino fondiario onde sfruttare al meglio l’opera di ricomposizione particellare là in corso. In questo contesto lo stralcio dalla zona edificabile e del particellare del ricorrente come pure dell’intero comparto appare corretto.