Alla luce di queste considerazioni si deve concludere che il dimensionamento della zona edificabile così come previsto e adottato dall’autorità comunale disattende i principi e gli scopi pianificatori espressi nei considerandi precedenti, ragion per cui la decisione del Consiglio di Stato di ridurre il comprensorio edificabile appare corretta e rispettosa dell’autonomia comunale. Ritenuto che nel vecchio PR il comparto qui all’esame non era incluso nella zona edificabile, la decisione di operare un ridimensionamento proprio su questi terreni di “__________ __________ __________ ”, recuperando il limite di zona previsto dal PR del 1968, risulta giustificata.