2 LPT precisa alla lett. a) che a questo fine occorre “mantenere per l’agricoltura superfici coltive idonee.” Fatte queste premesse occorre ora applicare questi principi alla modifica pianificatoria operata in concreto dal Consiglio di Stato. Trattasi in concreto di un’area che non può essere assolutamente definita come già largamente edificata.