LALPT, al ricorrente viene garantita la possibilità di esprimersi ancora in futuro sulla destinazione del comparto in esame, come pure di impugnare ogni nuova scelta qualora non la ritenesse corretta, sollevando se del caso le medesime censure. Ne risulta che la decisione incidentale all’esame non arreca al ricorrente alcun danno irreparabile, anche perché altri pregiudizi d’ordine economico immediati non sono stati in concreto avanzati e il semplice prolungamento della procedura non va di norma considerato, secondo la giurisprudenza del Tribunale Federale, come danno irreparabile (cfr. DTF 116 Ib 347,348, 116 II 83 consid. c), 106 Ia 229).