Del resto il comune nelle sue osservazioni ha ammesso la necessità di procedere ad un nuovo studio pianificatorio. Resta quindi da esaminare se, in concreto, questo rinvio provoca al ricorrente “un danno non altrimenti riparabile”, circostanza che renderebbe la decisione impugnabile giusta l’art. 44 LPamm. Questo presupposto é adempiuto quando il ricorrente ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della decisione. Ciò è il caso qualora il danno non può più essere eliminato in un’ulteriore procedura giudiziaria, nemmeno in caso di giudizio favorevole al ricorrente (cfr. DTF 116 Ib pag. 347 consid.