{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-08-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-166_1996-08-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21201&nX40_KEY=4933403&nTrefferzeile=76&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "4787a39959ec01f806f08ef04f0422e7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.166"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 26.08.1996 90.1994.166"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 26.08.1996 90.1994.166"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 26.08.1996 90.1994.166"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:08:36", "Checksum": "af9c3e4e55870d0c025e3f6889ce4003", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 26.08.1996 90.1994.166\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nopposta a questa scelta e aveva proposto, anziché un’estensione\ndell’edificazione su questi fondi, ovvero verso sud, un’estensione a nord del\npaese sul comparto soggetto al riordino fondiario onde sfruttare al meglio\nl’opera di ricomposizione particellare là in corso.\nIn questo contesto lo stralcio dalla zona edificabile e del particellare del\nricorrente come pure dell’intero comparto appare corretto.\nMa non solo per motivi inerenti all’art. 15 LPT si giustifica l’esclusione del\nmappale del ricorrente dalla zona edificabile.\nAl momento della definizione delle zone edificabili va pure ricordata la\nnecessità di rispettare e tutelare, in conformità all’art 3 cpv. 2 LPT, il\npaesaggio e le superfici agricole, alle quali, giusta la legge cantonale sulla\nconservazione del territorio agricolo (LTAgr.) ed in particolare l’art. 5 lett.\nc, vanno assegnati oltre le SAC e gli ulteriori terreni idonei alla campicoltura\ne alla foraggicoltura di prima e seconda priorità, anche i terreni agricoli\nsussidiari che nell’interesse generale devono essere utilizzati\ndall’agricoltura. Infatti, come sopra rilevato, le finalità della zona agricola\nsono molteplici e spesso travalicano l’ambito meramente agricolo per svolgere\naltre funzioni tra cui quella di protezione dell’ambiente e del paesaggio.\nIn concreto il fondo del ricorrente risulta inserito in una fascia di terreno\nnelle cui immediate vicinanze si trova una vasta zona agricola pregiata\nparticolarmente importante per il comune. L’edificazione in questo luogo\nintaccherebbe la bellezza omogenea di questo vasto comparto verde. Quindi,\nindipendentemente dal fatto che esso non risulta assegnato alla zona SAC, una\nsua attribuzione alla zona agricola appare senz’altro opportuna viste le\ncircostanze e malgrado che nel comune di __________ la zona agricola risulti\ngià estesa.\nDi conseguenza l’interesse privato del ricorrente a potere edificare il proprio\nfondo deve cedere il passo difronte al prevalente interesse pubblico ad un\ncorretto dimensionamento delle aree edificabili e all’esclusione delle medesime\ndalle parti che dal punto di vista agricolo e paesaggistico sono meritevoli di\nprotezione e conservazione.\nL’impugnativa del ricorrente anche su questo punto non merita conferma.\n3.2.2 Resta per finire da esaminare la censura relativa alle modifiche apportate agli art 37 e 38 delle NAPR.\nL’art 37 NAPR così come adottato dal Comune, prevedeva la possibilità del\nMunicipio d’autorizzare, all’interno della zona artigianale Ar, l’installazione\ndi dormitori e cantine per il personale delle ditte insediate nella zona se ciò\nrisultava indispensabile per il funzionamento della ditta. L’art 38 NAPR\nindicava che nelle zone artigianali industriali J erano ammesse unicamente le\nabitazioni destinate al personale di sorveglianza.\nRitenuta l’incompatibilità esistente tra la funzione lavorativa e abitativa,\nil Consiglio di Stato ha però negato l’approvazione di queste clausole.\nIl ricorrente censura ora la decisione del Governo sostenendo la tesi secondo\ncui deve essere data la possibilità di costruire dormitori per le maestranze\nall’interno delle zone\nartigianali.\nAl riguardo va rilevato che fra i vari principi che le autorità incaricate di\ncompiti pianificatori devono considerare, figura pure quello volto a\nstrutturare gli insediamenti secondo i bisogni della popolazione, in\nparticolare cercando di ripartire razionalmente i luoghi destinati\nall’abitazione e al lavoro (art. 3 cpv. 3 lett. a LPT), rispettivamente\npreservando quanto possibile i luoghi destinati all’abitazione da immissioni\nnocive o moleste come l’inquinamento dell’aria, il rumore e gli scotimenti (art\n3 cap. 3 lett. b).\nL’ art 3 LPT è una norma direttamente applicabile che non abbisogna di\nlegislazione esecutiva cantonale.\nOra prevedere, come nel caso concreto, la possibilità di creare degli alloggi\nin zona artigianale, dove il più delle volte viene svolta un’attività rumorosa\n(per esempio il progetto presentato dal signor __________ prevedeva fra l’altro\nl’installazione in zona artigianale di un impianto di betonaggio), non rispetta\na mente di questo Tribunale i principi basilari sopraenunciati, volti alla\ncreazione di insediamenti abitativi rispettosi della salute pubblica,\nrispettivamente consoni alle aspirazioni dell’uomo. Anche se talvolta una certa\nforma di compenetrazione tra le diverse forme di utilizzazione del suolo può\nrisultare auspicabile - onde evitare una troppo rigida separazione tra gli spazi\ndestinati all’abitazione e quelli destinati all’attività lavorativa (città\ndormitorio da una parte e quartieri esclusivamente commerciali ,deserti dopo\ngli orari d’ufficio, dall’altra parte) - è da escludere che nel caso concreto\nquesta promiscuità sia giustificabile, posto che nelle zone artigianali-industiali\npreviste dal PR sono installate per lo più attività provocanti delle immissioni\nnocive e moleste e non semplicemente commerciali. La funzione di ogni singola\nzona va rispettata attraverso un uso conforme.\nL’impugnativa del ricorrente non merita pertanto conferma su questo punto.\nPer questi motivi,\nvisti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,\ndichiara e pronuncia\n1. Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.\n2. Il ricorrente é condannato\nal pagamento delle tasse di giudizio e\ndelle spese per complessivi fr. 1’000.--.\n3. Intimazione: -\nAvv. __________, __________\n- Municipio di _________.\n- Consiglio di Stato, Bellinzona\n- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona\nTribunale della pianificazione del territorio\nIl presidente Il segretario"}