{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-08-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-166_1996-08-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21201&nX40_KEY=4933403&nTrefferzeile=76&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "4787a39959ec01f806f08ef04f0422e7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.166"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 26.08.1996 90.1994.166"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 26.08.1996 90.1994.166"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 26.08.1996 90.1994.166"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:08:36", "Checksum": "af9c3e4e55870d0c025e3f6889ce4003", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 26.08.1996 90.1994.166\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nAi sensi dell’art. 16 LPT le zone agricole comprendono percontro i terreni idonei all’utilizzazione agricola o all’orticoltura e i terreni che, nell’interesse generale, devono essere utilizzati dall’agricoltura, con l’avvertenza che, per quanto possibile, devono essere delimitate ampie superfici contigue.\nVa tenuto presente che i terreni agricoli hanno subito una drastica amputazione negli anni addietro, il che rende particolarmente importante ed attuale la salvaguardia di quelli superstiti e ciò per tutta una serie di motivi, che vanno dalle necessità dell’agricoltura stessa, all’esigenza di assicurare l’approvvigionamento alimentare del paese in caso di grave crisi, alla riserva di aree impregiudicate per le prossime generazioni e infine alla protezione del paesaggio.\nCome rileva il Tribunale federale, le finalità della zona agricola sono molteplici: travalicano l’ambito meramente agricolo per invadere la politica dell’alloggio, del mercato immobiliare, della protezione dell’ambiente, ecc. La zona agricola è l’antagonista per eccellenza della zona edificabile di cui è chiamata a contrastare l’invadenza. In questa funzione deve mantenere libere anche aree mediocremente idonee all’agricoltura ma meritevoli per altre considerazioni di essere conservate. Questa funzione protettiva non può essere svolta dalle zone di protezione dell’art. 17 LPT, poiché in linea di principio queste tutelano solo i paesaggi “particolarmente belli”. Di conseguenza la protezione di paesaggi “normali” può unicamente farsi attribuendoli a zone agricole (sentenza 4.6.1993 della I. Corte di diritto pubblico, ZBl, Band 95/1994 pag. 133 seg., trad. libera). E’ in effetti innegabile che l'uso agricolo del suolo è uno dei fattori che maggiormente determinano le fattezze di un paesaggio (DTF 113 Ia 200). Non a caso, nel porre il rispetto del paesaggio tra i principi pianificatori fondamentali, l’art. 3 cpv. 2 LPT precisa alla lett. a) che a questo fine occorre “mantenere per l’agricoltura superfici coltive idonee.”\nFatte queste\npremesse occorre ora applicare questi principi alla modifica pianificatoria\noperata in concreto dal Consiglio di Stato.\nTrattasi in concreto di un’area che non può essere assolutamente definita come\ngià largamente edificata. In effetti dagli atti risulta che dei sette fondi che\nla compongono, uno solo è edificato e per di più con un’autorimessa adibita\nalla vendita e alla riparazione di autoveicoli (che mal si concilierebbe\ncomunque con la zona residenziale), mentre il resto del comparto, tra cui il particellare\ndel ricorrente, è costituito da prati prevalentemente utilizzati a scopo\nagricolo (cfr. risoluzione governativa impugnata pag. 14 e rapporto della\ncommissione speciale per lo studio del PR del 1986 pag. 11). Ne risulta che\nl’assegnazione di quest’area alla zona edificabile sulla scorta dell’art. 15\nlett. a LPT sarebbe evidentemente ingiustificata.\nPer quel che riguarda il criterio dell’idoneità all’edificazione, nella\nfattispecie non è contestato e del resto non pone particolari problemi, quindi\nlo si dà per adempiuto.\nResta però da esaminare se l’edificabilità di questo terreno s’impone per\nsoddisfare le esigenze edificatorie del comune nei prossimi quindici anni.\nQuesto Tribunale ritiene che, nel caso in esame, questa ipotesi può essere\nesclusa. Infatti la contenibilità teorica del PR di __________ supera\nlargamente le prevedibili necessità di sviluppo demografico ed edilizio\nnell’arco di tempo suddetto. A questo proposito si ponga mente al fatto che\ndalla relazione tecnica risulta che la contenibilità del PR a pieno\nsfruttamento è di 3484 unità insediative di cui 2385 abitanti, ossia di ben\n1000 abitanti in più rispetto alla popolazione attuale, che a fine 1993 contava\n1368 abitanti (cfr. Annuario statistico ticinese 1994, pag. 66). Ciò significa\nche per sfruttare appieno il potenziale edificatorio consentito dal PR nei\nprossimi 10, 15 anni si dovrebbe verificare un aumento della popolazione pari\nal 73% di quella attuale. Situazione questa difficilmente ipotizzabile,\nspecialmente se si considera che nell’ultimo decennio (dal 1980 al 1990) la\npopolazione di __________ è aumentata solo del 6,5%, pari a 76 abitanti (cfr.\nAnnuario statistico 1994 pag. 51). Quindi anche volendo considerare un\npotenziale afflusso di gente nel comune a causa dei lavori per la realizzazione\ndell’Alp Transit , il potenziale edificatorio previsto appare comunque\nnettamente sovradimensionato. Da non dimenticare che nel calcolo sovraesposto\nnon sono state computate le unità insediative previste con la realizzazione del\npiano di quartiere “__________ ”, pianificato sulla particella no. __________in\nlocalità __________ allo scopo di promuovere l’abitazione primaria a carattere\nsociale, che da solo permette all’incirca l’insediamento di 200 nuovi abitanti\n(cfr. decisione impugnata pag. 14, rispettivamente risposta governativa pag.\n6).\nAlla luce di queste considerazioni si deve concludere che il dimensionamento\ndella zona edificabile così come previsto e adottato dall’autorità comunale\ndisattende i principi e gli scopi pianificatori espressi nei considerandi\nprecedenti, ragion per cui la decisione del Consiglio di Stato di ridurre il\ncomprensorio edificabile appare corretta e rispettosa dell’autonomia comunale.\nRitenuto che nel vecchio PR il comparto qui all’esame non era incluso nella\nzona edificabile, la decisione di operare un ridimensionamento proprio su\nquesti terreni di “__________ __________ __________ ”, recuperando il limite di\nzona previsto dal PR del 1968, risulta giustificata. Ciò ancor più se si\nconsidera che al momento dell’adozione del nuovo PR si era disquisito a lungo\nsull’opportunità di estendere la zona edificabile a questi fondi. La speciale\ncommissione comunale allora allestita per lo studio del PR, si era in effetti"}