{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-08-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-166_1996-08-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21201&nX40_KEY=4933403&nTrefferzeile=76&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "4787a39959ec01f806f08ef04f0422e7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.166"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 26.08.1996 90.1994.166"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 26.08.1996 90.1994.166"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 26.08.1996 90.1994.166"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:08:36", "Checksum": "af9c3e4e55870d0c025e3f6889ce4003", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 26.08.1996 90.1994.166\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nLa sua attribuzione a zona edificabile deve peraltro rispettare i principi pianificatori degli art. 1 e 3 LPT. Dev’essere in particolare compatibile con l’esigenza di creare e conservare insediamenti accoglienti (art. 1 cpv. 2 lett. b), consentire una razionale ripartizione delle abitazioni e delle attività lavorative, offrire un sufficiente accesso attraverso la rete viaria pubblica, preservare l’abitato dalle immissioni nocive o moleste (art. 3 cpv. 3 lett. a. e b., 24 LPA). Deve inoltre tener adeguatamente conto delle necessità delle infrastrutture pubbliche (DTF 114 Ia 251 consid. 5c).\nPer stabilire se i terreni sono già ampiamente edificati si tien conto delle costruzioni già esistenti, della natura della loro utilizzazione, delle infrastrutture presenti, delle licenze edilizie già rilasciate per progetti pubblici e privati, dell’attività edificatoria fin lì intrapresa, ecc. Entrano in considerazione solo le costruzioni che per la loro tipologia e l’impiego fattone appartengono di per sé alla zona edificabile, ad eccezione segnatamente delle costruzioni agricole. Determinanti non sono però le singole costruzioni, né le singole particelle. Il requisito va invece esaminato per rapporto a tutto il comprensorio. Bisogna che le costruzioni creino un gruppo di case effettivamente abitato e utilizzato, purché non lo sia a scopo agricolo. Né basta peraltro la semplice presenza di un gruppo di case: queste devono presentare assieme il carattere di un insediamento unitario, formare un agglomerato sufficientemente concluso, avere una fisionomia abbastanza marcata, un minimo di coerenza formale e funzionale, che ne faccia un nucleo vitale e non una casuale disseminazione di case più o meno ravvicinate. Dipenderà dalla tradizione insediativa locale la densità edificatoria minima. In certe zone potrà essere ammessa una certa dispersione, in altre solo la contiguità sarà significativa. Facenti parte dell’insediamento possono pure essere considerati, a secondo delle circostanze, gli eventuali vuoti che presenta il suo tessuto (Baulücken), o quelle adiacenze non costruite che però attengono all’insieme e non devono per prevalenti motivi avere altra attribuzione.\nSi terrà conto che l’art. 3 LPT esigendo che gli insediamenti siano strutturati secondo i bisogni della popolazione e limitati nella loro estensione pone il principio della concentrazione delle aree edificabili e, implicitamente, della densificazione edificatoria. L’edificazione sparsa (Streubauweise) è condannata, per lo spreco di terreno e l’irrazionalità dell’assetto territoriale che ne consegue; la creazione di piccole zone lontano dall’abitato può essere considerata non solo indesiderata ma addirittura contraria alla diritto federale (DTF 116 Ia 336 ss consid. 4, 114 Ia 255 consid. 3c).\nVa tuttavia considerato che il criterio della preesistenza di un’ampia edificazione, come gli altri dell’art. 15 LPT, può assumere valenza assoluta solo in senso negativo, serve cioè a escludere l’attribuzione a zona edificabile solo di quei terreni che incontrovertibilmente non presentino i requisiti necessari. Negli altri casi si dovrà procedere a ponderazione (DTF 113 Ia 450 ss consid. 4 d)da).\nIl requisito più delicato è quello della prevedibile necessità di far capo a determinati fondi, per l’edificazione, nell’arco di quindici anni.\nIl metodo solitamente\nusato consiste nel determinare qual è stato il fabbisogno di terreno\nedificabile negli ultimi anni, se ne estrapola quindi il trend per pronosticare\nil fabbisogno dei prossimi quindici anni; nel contempo si rileva l’evoluzione\ndemografica degli ultimi anni, ricavandone una prognosi di sviluppo per i\nprossimi quindici. Si confronta infine questi dati con la contenibilità del\npiano. Il metodo è stato ritenuto compatibile con l’art. 15 LPT dal Tribunale\nfederale (DTF 116 Ia 230). Un altro metodo basa la prognosi dell’art. 15 sul\nrapporto tra superfici costruite e rimaste libere all’interno della zona\nedificabile. Dal raffronto annuale si evince il tasso di utilizzo delle riserve\ndi aree edificabili negli ultimi anni e se ne calcola il fabbisogno per i\nprossimi 15. Pure questo metodo ha avuto l’approvazione del Tribunale federale\n(DTF 114 Ia 369, 116 Ia 231). Importante alla fin fine è che la riserva di aree\nedificabili offra sufficiente ricettività alla popolazione pronosticata. Una\nvolta fatto il raffronto tra contenibilità e presumibile fabbisogno rimane da\nstabilire se la prima è ragionevolmente commisurata al secondo. Il Tribunale\nfederale ha giudicato che il fattore due, ossia il raddoppio del numero degli\nabitanti nel termine di 15 anni, poteva essere accertato quale principio pianificatorio,\npurché si limitasse a fissare il dimensionamento massimo della zona edificabile\nammissibile in casi estremi e in quelli solo, non invece se dovesse valere\nquale generale licenza di aumentare la zona edificabile si da contenere il\ndoppio della popolazione (DTF 116 Ia 230). Il Tribunale federale ha condannato\nl’eccessivo schematismo di simili formule.\nPure qui si riterrà violato l’art. 15 LPT solo se è manifesto che la zona\nedificabile è eccessivamente dimensionata. L’art 15 LPT, avverte il Tribunale\nfederale, non ha carattere di assolutezza, non è da solo determinante. L’azzonamento\ndeve tendere come tutta la pianificazione a realizzare un insediamento\nequilibrato, commisurato allo sviluppo che si vuole imprimere al paese.\nCiò richiede la ponderazione generale di tutti gli aspetti, di tutti gli\ninteressi essenziali attinenti al territorio (DTF 116 Ia 232, 114 Ia 369, 113 Ib\n230 segg. consid. 2c)."}